Appello incidentale tardivo e sospensione dei termini tributari (Cass. civ. Sez. V n. 15928 del 14.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di contenzioso tributario, il termine per la proposizione dell’appello incidentale che scada nel periodo compreso tra l’entrata in vigore dell’art. 11, comma 9, d.l. n. 50/2017 e il 30 settembre 2017 è soggetto alla sospensione ivi prevista, con conseguente tempestività dell’impugnazione incidentale anche se l’appello principale sia stato dichiarato inammissibile. La facoltà di produrre nuovi documenti in appello, riconosciuta dall’art. 58, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, non incontra i limiti dell’art. 345 c.p.c., dovendo rispettare soltanto il termine perentorio di venti giorni liberi prima dell’udienza. È inammissibile, per difetto di autosufficienza, il motivo che denunci l’omessa o erronea valutazione di documenti senza riprodurne il contenuto.
Il Fatto
La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso del contribuente avverso una pretesa tributaria relativa a iscrizioni ipotecarie, compensando le spese. Il contribuente proponeva appello principale, notificato ma non depositato; l’agente della riscossione si costituiva con appello incidentale.
La Commissione tributaria regionale dell’Umbria dichiarava inammissibile l’appello principale, per mancato rituale deposito, e accoglieva quello incidentale, ritenendo il ricorso introduttivo inammissibile per mancata impugnazione delle cartelle di pagamento, nonostante la loro notifica. Il contribuente ricorreva per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo deduceva la violazione degli artt. 343 e 334 c.p.c., sostenendo che l’appello incidentale, in quanto tardivo, dovesse essere dichiarato inefficace a seguito della declaratoria di inammissibilità di quello principale. La Corte ha ritenuto la censura infondata.
La sentenza di primo grado era stata depositata il 10 febbraio 2017; l’appello principale notificato il 28 luglio 2017; l’appello incidentale depositato il 26 ottobre 2017. Il termine per l’impugnazione incidentale cadeva nella forbice compresa tra la notifica dell’appello e il 30 settembre 2017, ricadendo così nell’ambito applicativo dell’art. 11, comma 9, d.l. n. 50/2017, che sospende per sei mesi i termini di impugnazione, anche incidentale. L’appello incidentale era dunque tempestivo.
La Corte ha precisato che la motivazione della sentenza impugnata va solo integrata, ai sensi dell’art. 384, quarto comma, c.p.c., essendo il dispositivo conforme a diritto. Il rigetto del motivo consegue alla sola correzione della motivazione.
Il secondo motivo lamentava la violazione dell’art. 58, comma 1, d.lgs. n. 546/1992, per avere il giudice di appello valutato documenti non prodotti in primo grado. La censura è stata dichiarata inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis c.p.c.. Il comma 2 della norma ratione temporis applicabile faceva salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti, senza i limiti dell’art. 345 c.p.c., nel solo rispetto del termine perentorio di venti giorni liberi prima dell’udienza.
Il terzo motivo denunciava la mancata prova delle notifiche di alcune cartelle e l’omessa valutazione della documentazione. La Corte lo ha ritenuto parimenti inammissibile per difetto di autosufficienza: il ricorrente non ha riprodotto il contenuto dei documenti né chiarito le modalità di notificazione, ponendosi la censura in contrasto con l’accertamento di fatto del giudice regionale. Il ricorso è stato respinto, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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