Proroga del trattenimento nel CPR: motivazione apparente e cassazione senza rinvio (Cass. civ. Sez. I n. 126 del 04.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di proroga del trattenimento del cittadino straniero presso un Centro di permanenza per i rimpatri, la modifica dell’art. 14, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998 ha introdotto una disciplina più rigorosa per la concessione della seconda proroga e di quelle successive, rendendo necessario accertare l’esistenza di elementi concreti che consentano di ritenere probabile l’identificazione dello straniero o la necessità di mantenere il trattenimento per organizzare le operazioni di rimpatrio. La decisione del Giudice di pace che si limiti a un mero richiamo delle motivazioni della Questura, senza indicare le ragioni giustificative della proroga, integra una motivazione apparente, denunciabile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. Le ordinanze impugnate vanno conseguentemente cassate senza rinvio, non potendo il giudizio essere proseguito per l’intervenuta scadenza del termine.
Il Fatto
Un cittadino straniero, destinatario di un provvedimento di espulsione dal territorio nazionale e di un decreto di trattenimento presso un CPR, ha proposto ricorso per cassazione avverso due provvedimenti di proroga adottati da due Giudici di pace in distinte sedi. Nel primo caso il trattenimento era stato convalidato e poi prorogato più volte, anche a seguito della richiesta di protezione internazionale e della successiva rinuncia; nel secondo caso, dopo il trasferimento presso altro CPR, il trattenimento era stato confermato per ulteriori novanta giorni.
Avverso entrambi i decreti il ricorrente ha dedotto la violazione dell’obbligo di motivazione e la falsa applicazione della disciplina sulle proroghe successive alla prima. Le amministrazioni intimate hanno depositato mero atto di costituzione. I due ricorsi, riuniti per connessione, sono stati trattati congiuntamente all’adunanza camerale.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta il tema della proroga del trattenimento oltre il termine iniziale. Il ricorrente censura il provvedimento del Giudice di pace per aver autorizzato la proroga compilando un modulo prestampato, con motivazione inferiore al minimo costituzionale. Deduce, inoltre, la violazione degli artt. 13 e 3 Cost. e dell’art. 3 d.l. 130/2020, perché per le proroghe successive alla prima non basta più l’esistenza di gravi difficoltà nell’accertamento dell’identità, ma occorre verificare elementi concreti di probabile identificazione o la necessità di organizzare il rimpatrio.
La Corte ritiene fondati i motivi, da trattare congiuntamente per connessione. Richiamando la modifica dell’art. 14, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998, essa osserva che il legislatore ha introdotto una disciplina più rigorosa per la seconda proroga e per quelle successive, in modo da garantire una più stretta osservanza dell’art. 13 Cost. Il giudice deve dunque accertare l’esistenza di elementi concreti di probabile identificazione dello straniero o la necessità di mantenere il trattenimento per organizzare le operazioni di rimpatrio, come affermato da Cass. n. 25875/2021 e Cass. n. 1648/2022.
La Corte richiama anche Cass. n. 30178/2023: la decisione del Giudice di pace che si limiti a un mero richiamo delle motivazioni della Questura, senza indicare le ragioni giustificative della proroga, integra una motivazione apparente. Nel caso concreto il giudice ha concesso la proroga limitandosi a dare atto che l’amministrazione non era rimasta inerte, senza accertare gli elementi concreti richiesti; la motivazione risulta così esaurita dal mero rinvio alle ragioni della Questura.
Identiche considerazioni valgono per il secondo ricorso, poiché anche il secondo provvedimento di proroga si fonda su un mero rinvio alle ragioni della richiesta dell’amministrazione. Le ordinanze impugnate sono pertanto cassate senza rinvio, non potendo il giudizio proseguire per l’intervenuta scadenza del termine. Quanto alle spese, la Corte esclude l’applicazione dell’art. 133, comma quinto, d.P.R. n. 115/2002 e afferma che la liquidazione spetta, in caso di cassazione senza rinvio, al giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato.
Nota della Redazione
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