Ricorso contro la Commissione territoriale: il termine dimezzato vale solo se la procedura era accelerata dall’inizio (Cass. civ. Sez. I n. 17526 del 03.06.2026)

Scheda tratta dalla Rassegna tematica della giurisprudenza della Corte di Cassazione – Protezione internazionale e complementare, espulsione, allontanamento e trattenimento (maggio-giugno 2026), sezione 2. PROTEZIONE INTERNAZIONALE E COMPLEMENTARE – QUESTIONI PROCEDURALI › 2.2 Le procedure accelerata › 2.2.1 La domanda reiterata.

Estremi: Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 17526/2026, ud. 27/05/2026, dep. 03/06/2026 – Rel. Caprioli, Pres. Tricomi

Parole chiave: [domanda reiterata – procedura accelerata – termini – diritto di difesa – accoglimento parziale CT]

Il caso e la decisione, nel testo della rassegna

Il ricorrente impugnava in decreto del Tribunale che aveva dichiarato inammissibile il ricorso avverso il provvedimento della Commissione Territoriale notificato in data 18.01.23 e depositato in data 03.02.2023 era da ritenersi tardivo perché proposto oltre il termine di gg. 15 previsto dall'art. 35 bis, c.2, d.lgs. n. 25/08, seconda parte, a tenore del quale "nei casi di cui all'articolo 28-bis, commi 1 e 2, e termini previsti dal presente comma sono ridotti della metà”.

La S.C. ha preliminarmente rilevato che “la Commissione territoriale, diversamente da quanto sostenuto dal Tribunale, ha definito il procedimento amministrativo con l’accoglimento della domanda di protezione speciale. In questo quadro non potevano comunque trovare applicazione i termini ridotti della procedura accelerata di cui all’art 29, comma 1, lett. b), del D. Lgs. nr. 25/08 non trovandosi dinnanzi ad una declaratoria di inammissibilità”.

La S.C. ha rilevato che “il termine dimezzato di quindici giorni per ricorrere in Tribunale contro la decisione della Commissione territoriale, opera solo se la procedura sia stata adottata sin dall'inizio nelle forme "accelerate", già in occasione della proposizione della domanda alla Questura del migrante, oppure quando quest'ultimo sia stato trattenuto nei centri di cui all'art. 14 del D.lgs. n. 286 del 1998; in tutti gli altri casi, anche in presenza di un provvedimento di rigetto della Commissione per manifesta infondatezza, il termine per proporre il ricorso è quello ordinario di trenta giorni (Cass., n. 23021/20). Tale principio è da condividere, trattandosi dell'interpretazione da ritenere costituzionalmente adeguata, riguardo ad un effetto particolarmente gravoso per la parte, quale il dimezzamento del termine di 30 gg. per la proposizione della domanda reiterata di protezione internazionale, incidente dunque sul diritto di difesa”. Infine, la S.C. ha rilevato che “la decisione di manifesta infondatezza della domanda può ritenersi adottata sulla base di una "procedura accelerata" ex art. 28 bis d. L.gs. n. 25 del 2008 (nella formulazione vigente prima dell'entrata in vigore del D.L. n. 113 del 2020, convertito con modifiche in L. n. 173 del 2020), solamente quando il presidente della Commissione Territoriale, a seguito della trasmissione degli atti da parte della questura, abbia deciso in tal senso e l'iter processuale abbia rispettato i termini di cui all'art. 28 bis, c. 1, previsti per l'audizione del richiedente e per l'adozione della decisione finale, non potendo la qualificazione peculiare della procedura come "accelerata" discendere dalla mera formula di manifesta infondatezza contenuta nel provvedimento di rigetto della Commissione”.

Fonte: Ufficio del Massimario e del Ruolo della Corte di Cassazione, in collaborazione con EUAA – Agenzia dell’Unione Europea per l’Asilo, Rassegna tematica della giurisprudenza della Corte di Cassazione – Protezione internazionale e complementare, espulsione, allontanamento e trattenimento (maggio-giugno 2026), a cura di Martina Flamini, Julia Hasani, Eugenia Pompei, Tecla Presezzi, Carmen Rosa. Testo riportato fedelmente. Ufficio del Massimario / EUAA – Portale del Massimario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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