Inammissibili i motivi su disconoscimento e poteri istruttori del giudice del lavoro (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 184 del 07.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
La specificità e la determinatezza del disconoscimento di scrittura privata, che non postula forme vincolate, costituiscono un giudizio di fatto riservato al giudice di merito, sindacabile in cassazione solo ove la motivazione sia lesiva del minimo costituzionale. In ipotesi di doppia conforme, l’invio o meno di una e-mail è una quaestio facti non rivalutabile in sede di legittimità. L’esercizio dei poteri istruttori officiosi di cui all’art. 421 cod. proc. civ. implica valutazioni ampiamente discrezionali, non potendo tradursi in poteri di indagine propri del procedimento penale.

Il Fatto

Una banca aveva intimato il licenziamento disciplinare per giusta causa a un proprio dirigente, contestando l’invio di una e-mail dal contenuto lesivo dei doveri incombenti sul dirigente medesimo. Il Tribunale aveva accertato l’illegittimità del licenziamento, sul presupposto che non fosse stato provato il fatto storico oggetto di contestazione, e aveva condannato la società al pagamento di una somma in favore del lavoratore.

La Corte d’Appello di Torino ha confermato la decisione, respingendo i motivi di impugnazione della società sia quanto al disconoscimento della genuinità del documento prodotto in giudizio, sia quanto al rifiuto del primo giudice di attivare i poteri officiosi. La società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi; l’intimato non ha svolto attività difensiva.

La Motivazione della Corte

La Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il primo motivo denunciava violazione dell’art. 2712 cod. civ., dell’art. 2719 cod. civ. e dell’art. 115 cod. proc. civ., contestando l’avvenuto disconoscimento della e-mail e la sua tempestività. Il Collegio osserva che l’invio o meno del messaggio rappresenta una quaestio facti non rivalutabile in sede di legittimità, tanto più in ipotesi di doppia conforme.

Il giudizio sui caratteri di specificità e determinatezza del disconoscimento di scrittura privata si risolve esso stesso in un giudizio di fatto riservato al merito, sindacabile soltanto ove la motivazione sia lesiva del minimo costituzionale. Nel caso concreto la Corte territoriale ha motivato in modo non apparente né insanabilmente contraddittorio.

Il secondo motivo denunciava violazione dell’art. 421 cod. proc. civ., per non avere la Corte disposto una CTU informatica sulla casella di posta del dirigente. La Corte ribadisce il condiviso orientamento secondo cui l’esercizio dei poteri istruttori officiosi implica valutazioni ampiamente discrezionali, non potendo porre il giudice in funzione sostitutiva degli oneri delle parti né tradursi in poteri di indagine propri del procedimento penale.

In entrambi i gradi di merito i giudici hanno esplicitato le ragioni del mancato ricorso ai poteri officiosi, qualificando la richiesta di CTU come avente finalità meramente esplorativa. La declaratoria di inammissibilità ha comportato nulla per le spese, in difetto di attività difensiva dell’intimato, e la sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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