Cancellazione braccianti agricoli: la decadenza ex art. 22 d.l. n. 7/1970 e l’esenzione spese (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 18833 del 10.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La domanda con cui il lavoratore agricolo contesta la richiesta dell’INPS di ripetizione dell’indennità di disoccupazione, conseguente alla cancellazione dall’elenco dei lavoratori agricoli, è soggetta alla decadenza di cui all’art. 22 d.l. n. 7/1970, poiché presuppone l’accertamento del diritto alla prestazione e, quindi, dell’illegittimità del provvedimento di cancellazione, che non può essere accertata incidenter tantum. L’inosservanza del termine di centoventi giorni determina una decadenza sostanziale, sottratta alla sanatoria ex art. 8 l. n. 533/1973 e rilevabile d’ufficio dal giudice in ogni stato e grado, ex art. 2969 c.c., salvo il limite del giudicato interno. Il termine decorre dall’ultimo giorno di pubblicazione dell’elenco di variazione sul sito internet dell’INPS, forma di notificazione idonea a integrare la conoscenza erga omnes dell’atto, applicabile anche ai disconoscimenti di giornate lavorative relative ad annualità antecedenti al 2011. La controversia che, oltre alla cancellazione, investe la pretesa restitutoria dell’INPS rientra nell’ambito applicativo dell’esonero dalle spese di cui all’art. 152 disp. att. c.p.c.
Il Fatto
La Corte d’appello di Salerno aveva rigettato il gravame del lavoratore avverso la sentenza del Tribunale che aveva dichiarato inammissibili, per intervenuta decadenza ex art. 22 d.l. n. 7/1970, i ricorsi contro la cancellazione dagli elenchi dei braccianti agricoli per gli anni 2008 e 2009 e contro la richiesta dell’INPS di restituzione delle indennità di disoccupazione percepite.
Il giudice di secondo grado aveva affermato la validità della pubblicazione telematica degli elenchi di variazione, fissando da essa il dies a quo del termine decadenziale, e aveva condannato l’appellante al pagamento delle spese, ritenendo non applicabile l’esonero di cui all’art. 152 disp. att. c.p.c.
La Motivazione della Corte
La Cassazione, esaminati congiuntamente i primi tre motivi, ha disatteso le doglianze relative alla omessa pronuncia e alle modalità di acquisizione della documentazione. Ha ribadito che la domanda di contestazione della richiesta di ripetizione dell’indebito presuppone l’accertamento dell’illegittimità della cancellazione, non esperibile incidenter tantum in difetto di impugnazione nel termine di cui all’art. 22 d.l. n. 7/1970. La decadenza sostanziale, essendo di ordine pubblico, opera a prescindere dai comportamenti delle parti, non è sanabile ed è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado (richiamando Cass. n. 29756/2025 e Cass. n. 17653/2020).
Quanto alla decorrenza, la Corte ha confermato che il termine di centoventi giorni per l’impugnazione del provvedimento di cancellazione decorre dall’ultimo giorno di pubblicazione dell’elenco sul sito internet dell’INPS (richiamando Cass. n. 23587/2025 e Cass. n. 7986/2024). Nella specie, la pubblicazione dal 19 settembre al 7 ottobre 2013 rendeva tardiva l’azione proposta solo il 28 agosto 2017.
Sul quarto motivo, relativo all’applicabilità temporale della notifica telematica, la Corte ha richiamato il principio di diritto già affermato in un precedente giudizio promosso dal medesimo ricorrente: la pubblicazione telematica ex art. 38, comma 7, d.l. n. 98/2011 concerne anche le giornate lavorative oggetto di iscrizione negli elenchi nominativi annuali antecedenti l’entrata in vigore della norma. La norma regola la sola forma dell’atto di disconoscimento, senza violare il principio di irretroattività, come confermato da Corte cost. n. 45/2021 (in linea con Cass. n. 37974/2022 e Cass. n. 10038/2024), ed essendo la pubblicazione intervenuta nel 2013, nella piena vigenza della normativa.
Il quinto motivo è stato invece accolto. La Corte ha chiarito che, sebbene l’esenzione di cui all’art. 152 disp. att. c.p.c. sia norma di carattere singolare (Cass. n. 16676/2020), la giurisprudenza più recente (Cass. n. 1544/2025 e Cass. n. 10038/2024) la ritiene applicabile quando l’oggetto del giudizio non sia limitato alla contestazione della cancellazione, ma riguardi anche la pretesa restitutoria dell’istituto. La controversia, pur muovendo dalla cancellazione, ha quale oggetto la richiesta di restituzione delle prestazioni erogate, con conseguente irripetibilità delle spese del giudizio di appello.
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Nota della Redazione
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