Inammissibile il ricorso per cassazione che non aggredisce l’interpretazione del contratto integrativo (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 17155 del 01.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’interpretazione dei contratti integrativi aziendali e degli atti unilaterali del datore di lavoro è riservata al giudice di merito ed è sindacabile in sede di legittimità solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale di cui all’art. 1362 c.c. e seguenti o per vizio di motivazione. Il ricorso per cassazione deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata e la mera prospettazione di una diversa interpretazione delle clausole negoziali, senza dedurre specificamente la violazione delle regole legali di interpretazione, è inammissibile. Tale principio si applica anche quando la questione coinvolge la tutela del lavoratore ceduto ex artt. 2112 e 2113 c.c., atteso che la denuncia della violazione è consentita solo per i contratti collettivi nazionali e non per la contrattazione di secondo livello.
Il Fatto
Un dipendente transitato, senza soluzione di continuità, alle dipendenze di diverse società di riscossione tributi, aveva convenuto in giudizio l’Agenzia delle Entrate-Riscossione per ottenere il riconoscimento del premio relativo alla polizza collettiva nella misura massima prevista per il personale assunto prima del 31.12.1995, ovvero, in via subordinata, la maggiorazione spettante al compimento del diciassettesimo anno nella terza area professionale.
Il giudice di primo grado, accolta l’eccezione di prescrizione, aveva riconosciuto il diritto alla sola maggiorazione. La Corte d’appello, rigettato l’appello principale del lavoratore, aveva accolto quello incidentale dell’Agenzia, ritenendo applicabile alla fattispecie il blocco delle retribuzioni dei dipendenti pubblici previsto dalla legge n. 122/2010. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, lamentando la violazione degli artt. 2112 e 2113 c.c. e l’erronea interpretazione dell’art. 12 del contratto integrativo aziendale.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte, nel trattare congiuntamente i due motivi, ha rilevato che il ricorrente, nel primo motivo, non aggrediva il decisum della sentenza impugnata, incentrato sull’interpretazione dell’art. 12 del C.I.A., ma deviava la contestazione sulla asserita rinuncia al diritto all’anzianità di servizio.
La Corte ha precisato che il vizio di violazione dei contratti collettivi è deducibile per cassazione solo con riferimento ai CCNL. Per quanto concerne i contratti integrativi, l’esegesi è riservata all’esclusiva competenza del giudice del merito, trattandosi di un accertamento di fatto sindacabile in legittimità solo qualora non vengano rispettati i canoni ermeneutici legali o la motivazione non sia logica e coerente.
Ne consegue che la censura fondata sulla violazione delle regole di interpretazione richiede una specifica indicazione delle ragioni giuridiche per le quali si assume la violazione, non potendo risolversi in una mera contrapposizione di una diversa interpretazione. La Corte ha richiamato i propri precedenti per ribadire che l’interpretazione data dal giudice di merito non deve essere l’unica o la migliore in astratto, ma una delle possibili e plausibili.
Nel caso di specie, il ricorrente non ha denunciato la violazione dei criteri ermeneutici, limitandosi a criticare l’interpretazione offerta dalla Corte territoriale. Analoghe ragioni di inammissibilità sono state ravvisate per il secondo motivo che, pur richiamando l’anzianità convenzionale, non coglieva la diversa ratio della decisione impugnata. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 1362 c.c. – Intenzione dei contraenti
- Art. 2112 c.c. – Mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d'azienda
- Art. 2113 c.c. – Rinunzie e transazioni