L’istanza di proroga per l’inventario è indizio del possesso dei beni ereditari (Cass. civ. Sez. 2 n. 22239 del 29.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La richiesta di proroga del termine per la redazione dell’inventario, presentata al Tribunale ai sensi dell’art. 485 c.c., costituisce un elemento indiziario che il giudice di merito può valutare, ai sensi dell’art. 2729 c.c., per ritenere provato il possesso dei beni ereditari da parte del chiamato. Tale istanza, ancorché non contenga un esplicito riconoscimento del possesso, non assurge a confessione, ma integra un indizio grave, preciso e concordante, la cui valutazione è riservata al merito e si sottrae al sindacato di legittimità. Il chiamato che, essendo nel possesso dei beni, ometta di redigere l’inventario nel termine di tre mesi dall’apertura della successione, senza ottenere la proroga, diviene erede puro e semplice e perde la facoltà di rinunciare all’eredità. In tema di procedimento accelerato ex art. 380-bis c.p.c., la definizione in conformità alla proposta comporta una valutazione legale tipica della sussistenza dei presupposti per la condanna ai sensi dei commi terzo e quarto dell’art. 96 c.p.c., configurando un’ipotesi normativa di abuso del processo.
Il Fatto
Un avvocato convenne in giudizio la coniuge e la figlia del proprio assistito deceduto, nella qualità di eredi legittime, per ottenere il pagamento del corrispettivo per prestazioni professionali rese in favore del de cuius. Le convenute contestarono la pretesa, eccependo di aver formalmente rinunciato all’eredità. Il tribunale accolse la domanda nei soli confronti della coniuge, ritenendo che la sua richiesta di proroga del termine per la redazione dell’inventario ne presupponesse il possesso dei beni ereditari. La corte d’appello confermò la decisione, qualificando la chiamata come erede pura e semplice per intervenuta decadenza dal termine e conseguente perdita della facoltà di rinuncia. Avverso la sentenza di secondo grado, le soccombenti hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo vizi di motivazione e violazione di legge in ordine al valore probatorio attribuito all’istanza di proroga.
La Motivazione della Corte
La Corte ha verificato in via preliminare la sussistenza dei presupposti per la definizione del giudizio ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., richiamando il principio delle Sezioni Unite n. 9611 del 2024, secondo cui il consigliere delegato autore della proposta di definizione accelerata può comporre il collegio giudicante, non versando in una situazione di incompatibilità, atteso che la proposta non ha natura decisoria e la successiva decisione in camera di consiglio non costituisce una fase autonoma di riesame della proposta stessa.
Esaminando il merito, la Corte ha dichiarato inammissibile il secondo motivo di ricorso, con cui le ricorrenti denunciavano la violazione degli artt. 2735, 115 e 116 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c. Pur nella formale deduzione di un error in iudicando, la censura mirava a sollecitare un diverso apprezzamento delle risultanze istruttorie, non consentito in sede di legittimità. La sentenza impugnata non ha operato alcuna inversione dell’onere probatorio, avendo correttamente valorizzato, quale prova presuntiva, la circostanza che la richiesta di proroga del termine per la redazione dell’inventario fosse stata presentata dalla chiamata. Tale atto, proprio per la sua tempistica e finalità, presuppone logicamente il possesso dei beni ereditari, giacché la sollecitazione alla concessione di un maggior termine trova ragione nella necessità di completare l’inventario per evitare l’acquisto ex lege della qualità di erede.
La Corte ha precisato che l’istanza di proroga, pur non contenendo un riconoscimento espresso del possesso e non potendo pertanto essere qualificata come confessione, integra un elemento indiziario munito dei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dall’art. 2729 c.c. Anche un solo indizio può essere sufficiente, quando presenti tali caratteristiche, e la sua concreta utilizzazione probatoria costituisce una valutazione riservata al giudice di merito, insindacabile in cassazione. Parimenti inconferente è il richiamo al precedente di Cass. n. 25646/2022, relativo alla dichiarazione resa in atto notorio, fattispecie diversa dall’istanza presentata al giudice.
In accoglimento della prospettazione del Consigliere delegato, la Corte ha infine applicato il disposto dell’art. 380-bis, comma 3, c.p.c., condannando le ricorrenti al pagamento di una somma equitativa in favore della controparte e di un’ulteriore somma in favore della cassa delle ammende. Ciò in applicazione del principio, già affermato dalle Sezioni Unite n. 27433 del 2023, secondo cui la definizione del giudizio in conformità alla proposta contiene una valutazione legale tipica della sussistenza dei presupposti per la condanna ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., codificando un’ipotesi normativa di abuso del processo.
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Nota della Redazione
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