Giudici tributari applicati alla CTC: no al doppio compenso fisso (Cass. civ. Sez. III n. 206 del 07.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’applicazione dei componenti delle Commissioni tributarie regionali e provinciali alle sezioni regionali della Commissione tributaria centrale non comporta l’assunzione di un secondo ufficio, ma presuppone l’unicità del rapporto funzionale con l’organo di provenienza. Il rinvio operato dall’art. 1, comma 354, legge n. 244/2007 all’art. 13 d.lgs. n. 545/1992 non attribuisce al giudice applicato il diritto al doppio compenso fisso. All’applicato spetta il compenso variabile per ogni ricorso definito e, in deroga al divieto di cumulo, il trattamento più favorevole tra i compensi dei rispettivi incarichi.
Il Fatto
I ricorrenti, giudici tributari e loro eredi, in servizio presso Commissioni tributarie regionali e provinciali, erano stati applicati alle sezioni regionali della Commissione tributaria centrale, costituite a seguito della riorganizzazione disposta dall’art. 1, comma 351, legge n. 244/2007. Chiedevano al Tribunale di Torino la condanna del Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento del compenso fisso per l’attività svolta in tali sezioni.
Il Ministero aveva corrisposto il solo compenso fisso più favorevole, in applicazione del d.m. 4/03/2009, escludendo il cumulo. Il Tribunale rigettava la domanda; la Corte d’appello di Torino, con sentenza n. 1416/2019, respingeva l’impugnazione. I ricorrenti proponevano quindi ricorso per cassazione con cinque motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte ricostruisce la disciplina delle Commissioni tributarie, dalla riforma del 1972 fino all’istituzione delle Corti di giustizia tributaria nel 2022, soffermandosi sulla soppressione della Commissione tributaria centrale e sulla creazione delle ventuno sezioni delocalizzate. Il legislatore non ha istituito nuovi organi, ma ha riorganizzato le sezioni della Commissione centrale, riducendone il numero e fissandone la sede presso le Commissioni tributarie regionali.
L’applicazione è l’istituto attraverso cui i componenti delle Commissioni regionali o provinciali svolgono funzioni presso le sezioni delocalizzate. La Corte lo distingue dal comando e dal distacco: l’applicazione non recide il rapporto con l’organo di appartenenza, non comporta soluzione di continuità nel rapporto di servizio e lascia l’onere economico in capo all’amministrazione di provenienza. I giudici applicati restano titolari del posto e continuano a percepire il compenso fisso dall’organo di appartenenza.
Su questa premessa cade la tesi dei ricorrenti. Poiché l’applicazione presuppone l’unicità dell’ufficio, il richiamo dell’art. 1, comma 354, legge n. 244/2007 all’art. 13 d.lgs. n. 545/1992 va letto in coerenza con il sistema e con il divieto di cumulo. La disposizione non legittima il doppio compenso fisso: il tenore letterale richiama i compensi dei componenti della Commissione centrale senza prevedere una duplicazione, e un simile esito contrasterebbe con lo scopo dichiarato di ridurre la spesa pubblica.
Il d.m. 4/03/2009, con il trattamento più favorevole senza possibilità di cumulo, si inserisce coerentemente in tale quadro. La Corte esclude inoltre la prospettata disparità di trattamento: assegnati e applicati percepiscono il compenso fisso connesso all’ufficio di incardinamento e il compenso variabile per l’attività svolta; l’eventuale squilibrio derivante da funzioni di presidenza è superato dalla previsione del compenso più favorevole. Il quinto motivo, con cui si chiedeva in subordine la rimessione alla Corte costituzionale, è dato come rinunciato. Il ricorso è rigettato, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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