Termine lungo di impugnazione e sospensione feriale: ricorso tardivo (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 81 del 03.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
La sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale non opera nelle controversie di lavoro, con la conseguenza che il termine lungo per la proposizione del ricorso per cassazione decorre senza interruzioni dalla pubblicazione della sentenza di appello e scade secondo il calendario comune. Il ricorso notificato oltre la scadenza è pertanto inammissibile per tardività. La circostanza che l’impugnazione sia stata avviata alla notifica dopo il decorso del termine non ne sana la tardività.
Il Fatto
Una docente iscritta nelle graduatorie ad esaurimento per una classe di concorso era stata cancellata per non aver presentato domanda di aggiornamento della permanenza nelle graduatorie valide per l’anno scolastico di riferimento. Il Tribunale aveva negato la giurisdizione del giudice ordinario; la Corte d’appello di Napoli, con sentenza del 26 luglio 2023, aveva riformato la decisione, dichiarando la giurisdizione del giudice ordinario e rimettendo le parti dinanzi al tribunale in funzione di giudice del lavoro.
Il Ministero dell’istruzione ha proposto ricorso per cassazione per un motivo attinente alla giurisdizione, deducendo la violazione dell’art. 113 Cost. La lavoratrice ha resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha rilevato che il ricorso è inammissibile perché tardivo. La sentenza di appello era stata pubblicata il 26 luglio 2023 e non era stata notificata; il termine lungo per impugnare scadeva quindi il 26 gennaio 2024.
Decisivo è il rilievo che non si applica alle controversie di lavoro la sospensione dei termini durante il periodo feriale. Il termine di impugnazione non subisce pertanto alcuna interruzione e giunge a scadenza secondo il calendario ordinario.
Il ricorso è stato avviato alla notifica soltanto il 5 febbraio 2024, quando il termine era ormai scaduto. Da ciò l’inammissibilità dell’impugnazione.
Quanto alle spese, la Corte le ha poste a carico del ricorrente secondo soccombenza, con distrazione in favore del difensore che ha reso la prescritta dichiarazione. Il Collegio ha inoltre escluso di dover dare atto delle condizioni di cui all’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, richiamando Cass. S.U. n. 4315/2020: la norma non si applica alle parti, come le Amministrazioni dello Stato, istituzionalmente esonerate dal materiale versamento del contributo mediante il meccanismo della prenotazione a debito, secondo Cass. S.U. n. 9938/2014, Cass. n. 1778/2016 e Cass. n. 28250/2017.
Nota della Redazione
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