Società di fatto, litisconsorzio necessario di tutti i soci nel processo tributario (Cass. civ. Sez. V n. 207 del 07.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo tributario, la controversia relativa alla configurabilità o meno di una società di fatto comporta il litisconsorzio necessario di tutti i soggetti coinvolti. Il litisconsorzio sussiste non solo nelle ipotesi espressamente previste dalla legge, ma anche quando, per la particolare natura o configurazione del rapporto giuridico dedotto e per la situazione strutturalmente comune a una pluralità di soggetti, la decisione non possa conseguire il proprio scopo se non sia resa nei confronti di tutti. Il ricorso proposto da uno soltanto dei soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 14 d.lgs. n. 546 del 1992. Il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche d’ufficio. È irrilevante che uno dei soci non abbia impugnato l’avviso di accertamento o che nessun atto impositivo sia stato emesso nei suoi confronti.

Il Fatto

La Commissione tributaria regionale della Lombardia accoglieva l’appello proposto dall’amministrazione finanziaria contro la decisione di primo grado, che aveva annullato gli avvisi di accertamento emessi nei confronti del contribuente per gli anni 2014 e 2015, a titolo di Irpef e altro. Gli atti impositivi erano stati emessi all’esito di una verifica fiscale condotta nei confronti di una società a responsabilità limitata, riqualificata come società di fatto occulta, di cui il contribuente e altri soggetti erano ritenuti soci e amministratori di fatto.

La Commissione tributaria provinciale aveva annullato gli avvisi per difetto di prova certa della partecipazione del contribuente alla gestione sociale. Il giudice di appello, di segno opposto, aveva ritenuto il contribuente coinvolto nel sistema fraudolento e imputato a ciascun socio, nella misura del 20%, i proventi ripresi a tassazione. Il contribuente ha impugnato la sentenza regionale con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi; l’amministrazione ha resistito con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina per primo il secondo motivo, ritenuto assorbente. Il contribuente deduce la nullità del procedimento per violazione del contraddittorio, ai sensi degli artt. 101 cod. proc. civ. e 111 Cost., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per non avere il giudice di appello rilevato la nullità del processo instaurato nei confronti di un solo socio, in assenza degli altri soci e della società, trattandosi di fattispecie di litisconsorzio necessario originario, rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado.

Il motivo è fondato. La controversia involge la configurabilità o meno di una società di fatto tra il ricorrente e altri soci, sicché entrambi i gradi del giudizio di merito avrebbero dovuto svolgersi con la partecipazione necessaria di tutti i soci, invece assenti. La Corte richiama il proprio orientamento consolidato, secondo cui la controversia relativa alla configurabilità di una società di fatto comporta il litisconsorzio necessario di tutti i soggetti coinvolti (Cass. n. 23261 del 27/09/2018; Cass. n. 24025 del 03/10/2018; Cass. n. 14387 del 25/06/2014).

Il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone, pertanto, l’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 14 d.lgs. n. 546 del 1992. Il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche d’ufficio (Cass. n. 4580 del 28/02/2018; Cass. n. 1472 del 22/01/2018).

La Corte precisa che tutti i soci devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuno soltanto di essi. È del tutto irrilevante che uno dei soci non abbia impugnato l’avviso di accertamento emesso nei loro confronti o che nessun atto impositivo sia stato emesso nei confronti di uno di essi (Cass. n. 32412 dell’11/12/2019 e Cass. n. 22251 del 6/08/2024). In accoglimento del secondo motivo, assorbiti gli altri, la Corte dichiara la nullità dell’intero giudizio di merito, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Brescia, in diversa composizione, perché disponga l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti pretermessi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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