Licenziamento per giusta causa e contestazione disciplinare specifica (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 7778 del 24.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di licenziamento disciplinare, la specificità della contestazione richiesta dall’art. 7 della legge n. 300 del 1970 deve riferirsi al fatto materiale e non alla sua qualificazione giuridica, che resta rimessa all’interpretazione del giudice. Il principio di immutabilità della contestazione è violato solo quando il datore di lavoro introduce circostanze di fatto nuove, idonee a modificare l’imputazione originaria, e non quando la lettera di licenziamento si limiti a replicare alle giustificazioni del lavoratore. La preventiva affissione del codice disciplinare è necessaria solo per le sanzioni che derivano dalla violazione di norme contrattuali interne, mentre non è richiesta per i comportamenti contrari ai principi generali di correttezza e buona fede che integrano la giusta causa. La tipizzazione delle sanzioni nel contratto collettivo non è vincolante per il giudice, che può sempre valutare la gravità del fatto alla luce della clausola generale dell’art. 2119 cod. civ.

Il Fatto

Una lavoratrice, addetta all’ufficio stampa con funzioni di External Relation Officer, è stata licenziata per giusta causa. Le si addebitava di avere inviato per conoscenza a una giornalista di una rivista di settore, collaboratrice della società datrice, una mail destinata alla propria responsabile contenente valutazioni offensive nei confronti della giornalista stessa.

La Corte d’Appello di Roma, in sede di reclamo, ha confermato il rigetto dell’impugnativa del licenziamento, ritenendo la condotta di particolare gravità ai sensi dell’art. 2119 cod. civ. e la sanzione proporzionata. Ha escluso la violazione del principio di immutabilità della contestazione e ha reputato non necessaria l’integrazione istruttoria richiesta. La lavoratrice ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi; la società ha resistito con controricorso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha esaminato i motivi e li ha complessivamente disattesi. Sul primo motivo, relativo alla pretesa carenza di specificità della contestazione, la Corte ha rilevato che la questione non risultava affrontata dalla sentenza impugnata e che la ricorrente non aveva assolto all’onere di autosufficienza, omettendo di indicare l’atto dal quale emergeva la deduzione nei gradi di merito. Nel merito, ha ribadito che la specificità della contestazione riguarda il fatto materiale e non la sua qualificazione giuridica.

Sul secondo motivo, concernente il principio di immutabilità, la Corte ha confermato che la lettera di licenziamento non aveva introdotto circostanze nuove, ma si era limitata a replicare alle giustificazioni della lavoratrice. La giurisprudenza richiamata esclude la violazione del principio quando l’imputazione originaria resta immutata nei suoi elementi essenziali, circostanza che la Corte territoriale aveva correttamente accertato.

Quanto alla dedotta mancata affissione del codice disciplinare, il motivo è stato dichiarato inammissibile perché introduceva un novum non prospettato nei gradi precedenti e, comunque, infondato: l’affissione è necessaria solo per le sanzioni discendenti dalla violazione di norme contrattuali interne, non per i comportamenti contrari a correttezza e buona fede che fondano la giusta causa.

Sul profilo della proporzionalità e della riconduzione della condotta all’art. 2119 cod. civ., la Corte ha osservato che la ricorrente non aveva indicato l’errore del giudice di merito nel parametro valoriale impiegato. La condotta, estranea all’esecuzione della prestazione e solo occasionalmente connessa al contesto lavorativo, era stata valutata in ragione del ruolo rivestito e della sua potenziale lesività per l’immagine e le strategie aziendali. La tipizzazione collettiva non è vincolante, poiché il giudice può sempre apprezzare la gravità del fatto alla luce della clausola generale.

Infine, la Corte ha escluso la configurabilità dell’ultrapetizione e la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ., rilevando che la qualificazione del fatto è rimessa al giudice e che il sindacato di legittimità sul giudizio di proporzionalità è ammesso solo per vizi motivazionali non prospettati. Il ricorso è stato rigettato, con condanna alle spese e contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *