Opposizione allo stato passivo, interpretazione del contratto e divieto di domande nuove (Cass. civ. Sez. I n. 331 del 08.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
La parte che, con il ricorso per cassazione, denunci un errore di diritto o un vizio di ragionamento nell’interpretazione di una clausola contrattuale non può limitarsi a richiamare le regole di cui agli artt. 1362 e ss. cod. civ., ma ha l’onere di specificare i canoni in concreto assunti come violati e il punto e il modo in cui il giudice del merito se ne sia discostato. Le censure non possono risolversi nella mera contrapposizione tra l’interpretazione del ricorrente e quella accolta nel provvedimento impugnato, poiché quest’ultima non deve essere l’unica astrattamente possibile, ma solo una delle plausibili. Nel giudizio di opposizione allo stato passivo vige il divieto di domande nuove da parte dell’opponente e di domande riconvenzionali da parte della curatela opposta. La doglianza che denunci l’omessa pronuncia su una domanda è pertanto inammissibile se non si fornisce il riscontro della sua rituale e tempestiva proposizione in una sede precedente.
Il Fatto
Una società aveva chiesto l’ammissione al passivo di un fallimento per un credito di natura prededucibile, nascente da un accordo sottoscritto nel 2012 a latere della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo. Il giudice delegato aveva ammesso il credito in via chirografaria, ritenendo che fosse degradato a concorsuale per effetto della sopravvenuta dichiarazione di fallimento.
Avverso quel decreto il curatore propose impugnazione, chiedendo l’esclusione del credito per asserito inadempimento della società creditrice; la società, dal canto suo, propose opposizione allo stato passivo per il riconoscimento della prededuzione. Riunite le cause, il Tribunale di Bergamo revocò il decreto del giudice delegato e respinse le ragioni della creditrice, ravvisando in capo a questa un inadempimento e l’assenza di alcun diritto restitutorio. Il decreto fu impugnato in cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina il primo motivo, con il quale la ricorrente censura l’interpretazione della scrittura privata del 2012 offerta dal Tribunale, sostenendo che il giudice di merito avrebbe trascurato l’interpretazione autentica e avrebbe qualificato come inadempiente la società in violazione delle norme civilistiche. Il motivo è dichiarato inammissibile.
La società, osserva la Corte, contrappone all’interpretazione del giudice di merito una lettura alternativa dell’accordo, senza individuare i canoni ermeneutici concretamente violati né il modo in cui il giudice se ne sarebbe discostato. La motivazione del Tribunale è giudicata plausibile e scevra da aporie argomentative e da errori giuridici. La giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che, quando di una clausola siano possibili più interpretazioni, la parte che aveva proposto quella disattesa non può dolersi del fatto che ne sia stata privilegiata un’altra.
Il secondo motivo denuncia la violazione dell’art. 1467 cod. civ. e dell’art. 1337 cod. civ., oltre all’omesso esame di documenti decisivi, per aver il Tribunale escluso l’eccessiva onerosità sopravvenuta dell’adempimento. Il motivo non supera il vaglio di ammissibilità: le censure sono articolate come richiesta di un nuovo apprezzamento della quaestio facti, scrutinio inibito al giudice di legittimità. La ricorrente non si sforza di enucleare il fatto storico decisivo, secondo il paradigma delle Sezioni Unite n. 8053 del 2014, limitandosi a richiamare il vizio dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. senza sviluppo argomentativo.
Il terzo mezzo deduce la violazione dell’art. 1385 cod. civ., sostenendo che la somma versata dalla società era in parte caparra e in parte acconto, con la conseguenza che dall’inadempimento sarebbe derivata al più la perdita della caparra. Il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza. Nel giudizio di opposizione allo stato passivo vige il divieto di domande nuove, come affermato da Cass., Sez. 1, n. 6279 del 24.02.2022 e Cass., Sez. 6-1, n. 27902 del 04.12.2020. Di fronte all’eccezione del curatore, la ricorrente avrebbe dovuto indicare la sede precedente in cui quella domanda era stata proposta.
Il ricorso principale è dichiarato inammissibile e il ricorso incidentale condizionato resta assorbito. Le spese seguono la soccombenza. La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
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