La proroga autorizzata della fideiussione in pendenza di concordato ex art. 161 l.fall. genera credito prededucibile (Cass. civ. Sez. 1 n. 14638 del 18.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In pendenza del termine per il deposito della proposta di concordato preventivo con riserva, la proroga dell’efficacia di una fideiussione scaduta, concessa dal debitore con l’autorizzazione del Tribunale ai sensi dell’art. 161, comma 7, l.fall., non costituisce una mera modificazione di un elemento accidentale del contratto originario, ma dà luogo a un nuovo contratto di garanzia. Qualora il rinnovo sia stato espressamente qualificato dal Tribunale come atto di straordinaria amministrazione e l’escussione della garanzia avvenga in costanza della procedura concordataria, i crediti di regresso del garante sono prededucibili ai sensi dell’art. 161, comma 7, l.fall., non rilevando che l’originario rapporto garantito abbia avuto genesi anteriore alla domanda di concordato. La valutazione della natura ordinaria o straordinaria dell’atto compiuto dopo il deposito della domanda va incentrata sulla sua idoneità a pregiudicare l’attivo e deve essere operata alla luce delle informazioni sul piano o sulla proposta (cfr. Cass. 14713/2019; Cass., Sez. U., n. 42093/2021).
Il Fatto
Una società, succeduta a una banca nei rapporti controversi, proponeva domanda di insinuazione al passivo del fallimento di una società garantita, chiedendo l’ammissione in prededuzione del credito derivante dall’escussione di fideiussioni, rinnovate ed escusse mentre era pendente il termine prorogato di cui all’art. 161, comma 6, l.fall., nonché l’ammissione in via chirografaria del saldo creditorio di alcuni conti correnti.
Il Giudice Delegato ammetteva il credito per la garanzia in collocazione chirografaria, escludendo quello relativo ai saldi dei conti correnti. Il Tribunale di Vercelli rigettava l’opposizione allo stato passivo, ritenendo che la proroga delle garanzie avesse solo modificato un elemento accidentale del contratto di fideiussione e che il credito, essendo sorto dall’originaria concessione, non fosse prededucibile. Avverso tale decreto la società proponeva ricorso per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo, relativo alla prededucibilità del credito di regresso. Richiamato il dettato normativo dell’art. 161, comma 7, l.fall., che riconosce la prededuzione ai crediti sorti per effetto degli atti legalmente compiuti dal debitore, gli Ermellini hanno evidenziato il principio per cui la distinzione tra atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, nel periodo successivo al deposito della domanda di concordato con riserva, non può basarsi su criteri astratti ma va incentrata sull’idoneità dell’atto a pregiudicare la consistenza dell’attivo e la capacità di soddisfacimento dei creditori. Tale valutazione richiede la disponibilità di informazioni sul tipo di proposta o sul contenuto del piano.
Applicando tale principio al caso di specie, la Corte ha censurato l’assunto del Tribunale. Una volta scaduto il termine di vigenza della fideiussione, la sua proroga, ove non sia regolamentata da meccanismi automatici ma sia il frutto di una specifica volontà negoziale, non può essere qualificata come semplice modificazione di un elemento accidentale del contratto, ma configura la stipulazione di un nuovo contratto di garanzia. Poiché il rinnovo era stato autorizzato dal Tribunale, che lo aveva espressamente qualificato come atto di straordinaria amministrazione, e l’escussione era avvenuta in costanza di procedura, i conseguenti crediti di regresso della garante dovevano essere considerati prededucibili ex art. 161, comma 7, l.fall.
Quanto al secondo motivo, la Corte lo ha rigettato, ritenendo che il Tribunale avesse implicitamente esaminato la questione relativa ai titoli fondativi dei crediti per saldi di conto corrente, uniformandosi all’orientamento per cui gli estratti conto non possono supplire alla mancata dimostrazione della fonte contrattuale originaria del rapporto (cfr. Cass. n. 1702/2025, 28975/2024 e 33724/2022). La mancata produzione delle aperture di credito e degli altri titoli rendeva non comprovato il rapporto fondativo.
In conclusione, la Corte ha cassato il decreto impugnato in relazione al primo motivo, con rinvio al Tribunale di Vercelli in diversa composizione per un nuovo esame alla luce dei principi enunciati e per la liquidazione delle spese.
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Nota della Redazione
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