Postdatazione e concordato preventivo non escludono la colpa nell’emissione di assegni a vuoto (Cass. civ. Sez. 2 n. 17020 del 30.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nell’illecito amministrativo di emissione di assegni senza provvista, di cui all’art. 2 della legge n. 386 del 1990, l’elemento soggettivo della colpa non è escluso dalla circostanza che l’emittente abbia presentato domanda di ammissione al concordato preventivo dopo l’emissione dei titoli. La presentazione della domanda in prossimità dell’emissione di assegni postdatati costituisce indizio della consapevolezza, da parte del traente, del rischio di sopravvenienza del difetto di provvista al momento della presentazione del titolo all’incasso. Il vizio formale del verbale di contestazione, quale l’erronea indicazione della banca trattaria, rileva solo se lede in concreto le prerogative difensive del destinatario. Per l’illecito di cui all’art. 1 della legge n. 386 del 1990, l’emittente di un assegno risponde se, al momento dell’utilizzazione del titolo, difetti l’autorizzazione a operare sul conto corrente di traenza, a nulla rilevando che essa sussistesse al momento della consegna del titolo.
Il Fatto
La società e il suo legale rappresentante proponevano opposizione avverso altrettante ordinanze-ingiunzione della Prefettura, che contestavano l’emissione di assegni risultati privi di provvista e l’emissione di un titolo in carenza della prescritta autorizzazione. L’opponente deduceva che i titoli, tutti postdatati, non erano stati onorati perché la società aveva presentato domanda di ammissione al concordato preventivo, il cui rispetto della par condicio creditorum avrebbe impedito il pagamento. Il Giudice di pace accoglieva l’opposizione, rilevando il difetto dell’elemento soggettivo. Il Tribunale, adito in appello dalla Prefettura, riformava la decisione, escludendo la rilevanza della domanda di concordato ai fini della sussistenza della colpa. La società e il legale rappresentante proponevano ricorso per cassazione, articolato in quattro motivi.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha scrutinato i quattro motivi di ricorso. In primo luogo, ha respinto la doglianza di nullità della sentenza per omessa pronuncia, ritenendo che il giudice d’appello si fosse confrontato con il contenuto della decisione di prime cure, contestando adeguatamente gli argomenti ivi esposti.
Quanto al secondo motivo, incentrato sulla decadenza della potestà sanzionatoria per la difformità tra il verbale di contestazione, che indicava una banca trattaria diversa da quella poi menzionata nell’ordinanza-ingiunzione, la Corte ha dichiarato la censura inammissibile. Richiamando il principio per cui il vizio formale del verbale rileva solo quando lede le prerogative difensive, ha evidenziato che il Tribunale aveva accertato la sussistenza di sufficienti elementi identificativi dell’illecito, quali il numero di matrice dell’assegno, l’ubicazione della banca e il creditore, e che la parte non si era confrontata con tale ratio decidendi.
Nel rigettare il terzo motivo, la Corte ha dato continuità al principio secondo cui l’emissione di un assegno impone all’emittente il dovere di controllare l’andamento del proprio conto, configurandosi la colpa in capo a chi assuma consapevolmente, con la post-datazione, il rischio del difetto di provvista al momento della presentazione. Ha ritenuto condivisibile la valorizzazione, da parte del giudice di merito, del breve lasso temporale tra l’emissione dei titoli e la presentazione della domanda di concordato, quale indizio della consapevolezza del traente. L’illecito si consuma nel momento del mancato pagamento per difetto di copertura, a nulla rilevando l’esistenza della provvista al momento dell’emissione.
Infine, ha giudicato infondato il quarto motivo, confermando che per l’illecito di cui all’art. 1 della legge n. 386 del 1990 risponde chi emette un assegno accettando il rischio che, al momento dell’utilizzazione, manchi l’autorizzazione ad operare sul conto. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della parte ricorrente alle spese e declaratoria dei presupposti per il contributo unificato.
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Nota della Redazione
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