Commesse ultrannuali, rileva la durata effettiva e non quella pattuita (Cass. civ. Sez. V n. 498 del 09.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di determinazione del reddito d’impresa, l’art. 93 t.u.i.r. si applica alle commesse la cui esecuzione si protragga oltre i dodici mesi, senza distinguere tra durata ultrannuale pattuita dalle parti e durata verificatasi di fatto. La valutazione delle rimanenze finali delle opere ultrannuali va effettuata con il criterio della percentuale di completamento, che ripartisce l’utile totale sui vari esercizi di svolgimento in proporzione ai lavori eseguiti in ciascun periodo, evitando la concentrazione dell’imponibile nell’ultimo esercizio. Il metodo costituisce deroga al principio generale dell’art. 109 t.u.i.r., secondo cui i corrispettivi delle prestazioni di servizi si considerano conseguiti alla data di ultimazione delle prestazioni. In tema di provvigioni, la valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, se logicamente e correttamente motivata, è sottratta al sindacato di legittimità.
Il Fatto
All’esito di una verifica fiscale relativa al periodo d’imposta 2011, l’Amministrazione finanziaria notificava alla società contribuente due avvisi di accertamento, per gli anni 2011 e 2012, recuperando a tassazione, tra l’altro, rimanenze finali ritenute non contabilizzate, provvigioni dedotte e consulenze tecniche. La società impugnava gli atti davanti alla Commissione tributaria provinciale, che accoglieva solo parzialmente il ricorso.
Entrambe le parti proponevano appello. La Commissione tributaria regionale confermava l’accertamento sulle rimanenze finali e lo annullava quanto all’indeducibilità delle provvigioni. La società ricorreva per cassazione in via principale; l’Agenzia delle Entrate resisteva e proponeva ricorso incidentale. Nella pendenza del giudizio la contribuente presentava istanza di definizione agevolata per il solo periodo d’imposta 2012.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara anzitutto l’estinzione parziale del giudizio per cessata materia del contendere, limitatamente all’accertamento riferito all’anno d’imposta 2012, definito ai sensi dell’art. 1, commi 186 e ss., della legge n. 197/2022. Sul residuo rapporto tributario esamina i motivi del ricorso principale.
Il primo motivo, con cui la società sosteneva l’applicabilità dell’art. 92 t.u.i.r. anziché dell’art. 93 t.u.i.r., è infondato. La norma richiama, quale presupposto, la durata ultrannuale dell’opera e non distingue tra durata pattuita e durata verificatasi di fatto, tenuto conto dei corrispettivi pagati su più anni in relazione al parziale compimento dell’opera. La Corte richiama Cass. n. 23692 del 2018, Cass. n. 7449 del 2022 e Cass. n. 35217 del 2021, che confermano il criterio della percentuale di completamento.
Il secondo e il terzo motivo sono fondati. La sentenza impugnata omette ogni pronuncia sia sull’eccezione di erroneità dei calcoli degli accertatori, sia sulla doglianza relativa all’inapplicabilità delle sanzioni, prospettata in via subordinata. Su tali punti si configura il vizio di omessa pronuncia ex art. 112 cod. proc. civ., con conseguente cassazione con rinvio.
Il ricorso incidentale dell’Agenzia è integralmente respinto. Quanto al primo motivo, la sentenza di secondo grado ha compiuto un esame scrupoloso della documentazione sulle prestazioni di procacciamento di affari, ritenendo dimostrata l’effettività delle prestazioni. L’Ufficio ha contestato solo genericamente i documenti, senza disconoscerne l’efficacia rappresentativa. La censura investe un accertamento di fatto, insindacabile in cassazione. Il secondo motivo è infondato perché la sentenza ha correttamente ripartito l’onere della prova, addossando alla società di dimostrare l’effettiva realizzazione e il pagamento delle prestazioni.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.