Spese di lite sotto minimi inderogabili senza distinzione per fasi (Cass. civ. Sez. V n. 19948 del 17.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di spese processuali, la liquidazione dei compensi in applicazione del d.m. n. 55 del 2014 deve essere effettuata per ciascuna fase del giudizio, in modo da consentire la verifica della correttezza dei parametri utilizzati e il rispetto delle relative tabelle. Il giudice non può scendere al di sotto dei valori minimi, aventi carattere inderogabile dopo le modifiche introdotte dal d.m. n. 37/2018. In presenza di nota spese specifica prodotta dalla parte vittoriosa, il giudice non può limitarsi a una globale determinazione dei compensi in misura inferiore a quelli esposti, ma ha l’onere di motivare adeguatamente la riduzione o l’eliminazione delle singole voci.

Il Fatto

La contribuente si è opposta a un sollecito di pagamento e a un avviso di accertamento esecutivo per crediti di natura tributaria, dopo il vano esperimento della mediazione ex art. 17 bis del d.lgs. 546/1992. La Commissione Tributaria Provinciale di Roma, con sentenza n. 15534/2019, ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, avendo l’Agenzia delle Entrate disposto lo sgravio in autotutela del ruolo, e ha compensato integralmente le spese di lite.

La contribuente ha appellato la decisione, eccependo l’illegittimità della compensazione, operata senza argomentare alcun motivo grave ed eccezionale. La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, con sentenza n. 4578/2022, ha accolto il gravame, ritenendo che l’autotutela in corso di causa non esoneri dall’obbligo di pagamento delle spese, e ha condannato l’Agenzia a corrispondere € 300,00 per il primo grado ed € 400,00 per il secondo, da distrarsi in favore del procuratore antistatario. Avverso tale pronuncia la contribuente ha proposto ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina congiuntamente i due motivi, strettamente connessi, con cui si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 15 del d.lgs. 546/1992 e dell’art. 4 del d.m. 5 aprile 2014 n. 55, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.. La ricorrente contesta sia la riduzione dei valori medi dei parametri senza motivazione, sia la liquidazione complessiva per singolo grado anziché per fasi, con conseguente impossibilità di verificarne la conformità ai minimi tariffari.

Il Collegio richiama innanzitutto il principio per cui la liquidazione dei compensi secondo il d.m. n. 55 del 2014 va effettuata per ciascuna fase del giudizio, così da consentire il controllo sui parametri e sulle tabelle (Cass. n. 19482 del 2018). Nella specie, la liquidazione è stata effettuata al di sotto dei minimi tariffari, in violazione di legge, come già affermato dalla giurisprudenza di legittimità: i valori minimi, dopo le modifiche del d.m. n. 37/2018, hanno carattere inderogabile, salvo diversa convenzione tra le parti (Cass. n. 9815 del 2023).

La Corte rileva che il giudice d’appello, determinando gli importi di € 300,00 e € 400,00, ha violato l’art. 4 del d.m. n. 55/2014. Tale misura non dà nemmeno conto delle fasi considerate e non è conforme ai valori minimi previsti per ciascuna fase, né alle tabelle allegate al decreto. Non giova l’argomento dell’implicita adesione ai minimi, desumibile dal complesso della dispositivo: anche tali minimi, in concreto, non risultano rispettati.

Il Collegio aggiunge che, in presenza di nota spese specifica prodotta dalla parte vittoriosa, il giudice non può limitarsi a una globale determinazione dei compensi in misura inferiore a quelli esposti, ma deve motivare in modo conciso la riduzione o l’eliminazione delle voci operata, senza dover rispondere pedissequamente a ogni singola indicazione (Cass. n. 22762 del 2023). I motivi sono quindi fondati: il ricorso è accolto, la sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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