Deducibilità perdite su crediti e onere della prova certa e precisa (Cass. civ. Sez. 5 n. 15791 del 22.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 101 t.u.i.r., nella versione ratione temporis vigente, le perdite su crediti sono deducibili solo se risultano da elementi certi e precisi. Qualora il debitore sia assoggettato a procedure concorsuali opera l’automatica deducibilità, per la certezza dell’insolvenza e dell’entità della perdita. In ogni altro caso, il contribuente è onerato della prova dell’effettiva riduzione di valore del credito e della sua oggettiva definitività, indipendentemente dal corrispettivo pattuito per la cessione. Non è necessario che il creditore dimostri di essersi attivato per conseguire una dichiarazione giudiziale di insolvenza, essendo sufficiente che la perdita risulti documentata in modo certo e preciso. L’accertamento della sussistenza di tali elementi costituisce giudizio di fatto, precluso in sede di legittimità.
Il Fatto
La società contribuente, a seguito della cessione della propria azienda, aveva dichiarato una perdita su crediti. L’Ufficio disconosceva la deducibilità della perdita, ritenendo non dimostrata l’irrecuperabilità del credito, e notificava un accertamento per l’anno d’imposta. La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso del contribuente. La Commissione Tributaria Regionale, invece, accoglieva l’appello dell’Agenzia delle entrate, ritenendo che non fosse stata fornita la prova, con elementi certi ed inconfutabili, dell’irrecuperabilità del credito.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha esaminato congiuntamente i due motivi di ricorso, entrambi incentrati sulla deducibilità delle perdite su crediti. Ha richiamato l’art. 101 t.u.i.r. e l’art. 2729 c.c., ribadendo che la deducibilità è subordinata alla prova di elementi certi e precizi dell’irrecuperabilità. Ha confermato che non è necessaria l’attivazione del creditore per ottenere una dichiarazione giudiziale di insolvenza, ma ha precisato che resta comunque fondamentale la prova dell’oggettiva definitività della perdita.
La Corte ha ritenuto che la sentenza impugnata non fosse affetto da motivazione apparente, avendo la Commissione Tributaria Regionale dato ampiamente contezza delle ragioni del proprio convincimento. In particolare, aveva valutato la documentazione prodotta, rilevando come questa potesse al più fondare mere ipotesi sulla difficoltà di recupero, senza dimostrare in modo certo l’irrecuperabilità. La Corte ha inoltre osservato che la contribuente non aveva contestato con puntualità il meccanismo inferenziale della prova presuntiva. La presenza di una scrittura transattiva, il cui valore non era stato quantificato, non solo non dimostrava la perdita, ma rendeva ancor più evidente l’assenza di prova sulla sua esistenza, sull’ammontare e sulla sua definitività.
La Corte ha quindi dichiarato il ricorso infondato, confermando che l’onere della prova della deducibilità grava sul contribuente e che il relativo accertamento, in quanto di fatto, è precluso in sede di legittimità. Ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.