Equa riparazione, decorrenza dalla domanda di insinuazione al passivo (Cass. civ. Sez. II n. 541 del 09.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure concorsuali la durata del giudizio presupposto, ai fini dell’accertamento della violazione del termine ragionevole, va commisurata, per il creditore insinuato, al periodo compreso tra la proposizione della domanda di ammissione al passivo e la distribuzione finale del ricavato. La domanda di insinuazione apre infatti una fase processuale che genera l’aspettativa di partecipazione al concorso e non può essere considerata irrilevante sino al riconoscimento del credito. La determinazione discrezionale del moltiplicatore annuo in materia di equa riparazione costituisce giudizio di fatto equitativo, insindacabile in sede di legittimità se compreso tra il minimo e il massimo previsti dalla legge. Nei giudizi di opposizione in tema di equa riparazione la liquidazione del compenso per la fase di trattazione è ineludibile.
Il Fatto
Il ricorrente, creditore ammesso al passivo di una procedura fallimentare per un credito di lavoro, aveva ottenuto dal Consigliere delegato della Corte d’Appello un indennizzo per irragionevole durata della procedura, calcolato su un anno di ritardo e liquidato in misura contenuta. Proposta opposizione, la Corte d’Appello in composizione collegiale aveva parzialmente accolto la domanda, computando la durata irragionevole dalla data della domanda di ammissione al passivo alla chiusura del fallimento e applicando un moltiplicatore annuo di importo intermedio.
Il creditore ha impugnato in cassazione il decreto collegiale con tre motivi, censurando l’insufficiente motivazione sull’importo dell’indennizzo, l’omesso esame di fatti decisivi e la mancata liquidazione dei compensi per la fase di trattazione del giudizio di opposizione. Il Ministero ha resistito con controricorso e ricorso incidentale, sostenendo che il periodo rilevante dovesse decorrere dalla effettiva ammissione del credito e non dalla domanda di insinuazione.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina anzitutto il ricorso incidentale del Ministero, che investe il criterio di computo della durata e incide sull’ammontare dell’indennizzo. Rigettata l’eccezione di inammissibilità formale del controricorso, per la sua soleggiata veste grafica ma piena comprensibilità, il ricorso incidentale è dichiarato inammissibile ex art. 360 bis n. 1) c.p.c., perché il decreto impugnato si è conformato a un orientamento consolidato.
Il giudice di merito ha fatto decorrere il termine dalla domanda di ammissione al passivo, con la quale si instaura il rapporto processuale, e non dalla successiva ammissione del credito. La Corte richiama il consolidato indirizzo secondo cui, ove il processo presupposto sia un procedimento fallimentare, la durata va commisurata al periodo tra la proposizione della domanda di insinuazione e la distribuzione finale del ricavato, citando le ordinanze n. 18232 del 2024 e n. 324 del 2024, nonché la necessità di considerare unitariamente la procedura.
Quanto ai primi due motivi del ricorso principale, la Corte ricorda che il nuovo art. 360, comma primo, n. 5), c.p.c. va interpretato come riduzione al minimo costituzionale del sindacato sulla motivazione: è denunciabile solo l’anomalia che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante, restando esclusa la mera insufficienza. Nel caso concreto il decreto ha comunque giustificato la scelta del moltiplicatore, superiore al minimo, con il richiamo ai criteri dell’art. 2 bis della legge n. 89/2001, alla natura privilegiata del credito e all’entità del riparto.
Il moltiplicatore annuo, osserva la Corte, è frutto di un giudizio equitativo insindacabile se compreso tra il minimo e il massimo di legge. I primi due motivi sono pertanto rigettati.
È invece fondato il terzo motivo. La liquidazione del compenso per la fase di trattazione nei giudizi di opposizione in tema di equa riparazione è ineludibile, essendo ravvisabile un’effettiva trattazione, sia pure scritta. Alla somma già liquidata va quindi aggiunto l’ulteriore importo, pari al minimo tabellare, con condanna del Ministero e compensazione delle spese di legittimità per due terzi.
Nota della Redazione
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