Permesso di necessita’: reclamo entro 15 giorni e non 24 ore (Corte cost. n. 78/2025)
La decisione. La Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l’articolo 30-bis, terzo comma, della legge n. 354 del 1975, l’ordinamento penitenziario, nella parte in cui concedeva al detenuto solo ventiquattro ore per proporre reclamo contro il provvedimento sui permessi di necessita’. Il termine per il detenuto diventa di quindici giorni.
Le regole in gioco. L’articolo 30 dell’ordinamento penitenziario prevede i cosiddetti permessi di necessita’: il detenuto puo’ essere autorizzato a uscire dal carcere per eventi familiari di particolare gravita’. Sulla domanda decide il magistrato di sorveglianza, con un provvedimento adottato senza discussione tra le parti. L’articolo 30-bis, terzo comma, stabiliva che il provvedimento fosse comunicato subito al pubblico ministero e all’interessato e che entrambi potessero proporre reclamo al tribunale di sorveglianza entro ventiquattro ore. Il termine e’ perentorio e, secondo la giurisprudenza citata dal giudice, il reclamo deve gia’ contenere motivi specifici, a pena di inammissibilita’.
Il caso. Un detenuto aveva chiesto il permesso per far visita alla sorella, malata di tumore con varie metastasi e in condizioni tali da non poter raggiungere il carcere per il colloquio. Il magistrato di sorveglianza ha respinto la richiesta per due ragioni: la persistente pericolosita’ sociale del richiedente e l’assenza di un imminente pericolo di vita della sorella, secondo quanto riferito dal medico legale. Il provvedimento e’ stato comunicato al detenuto il 6 aprile 2024 e lo stesso giorno lui ha proposto reclamo, riservando pero’ i motivi al difensore. Il difensore, notificato due giorni dopo, ha chiesto copia degli atti, li ha ottenuti il 15 aprile e il giorno seguente ha depositato il reclamo motivato. Il termine di ventiquattro ore era ormai scaduto.
Il dubbio del giudice. Il Tribunale di sorveglianza di Sassari ha sollevato la questione in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione. Ventiquattro ore, secondo il giudice, non bastano per scrivere e depositare un atto che contesti davvero la decisione. La vicenda lo dimostra: i documenti raccolti d’ufficio dal magistrato erano decisivi, ma il detenuto avrebbe dovuto chiederli, ottenerli, redigere il reclamo e depositarlo in un solo giorno. Il giudice ha ricordato che la Corte, con la sentenza n. 113 del 2020, aveva gia’ dichiarato illegittimo lo stesso termine per i permessi premio, sostituendolo con quindici giorni.
La risposta della Corte. La Corte ha accolto la questione fondata sull’articolo 24 della Costituzione, che garantisce il diritto di difesa, e ha ritenuto assorbita quella sull’articolo 3. Un termine cosi’ breve danneggia il diritto di difesa senza una ragione adeguata, perche’ il reclamo deve contenere fin da subito i motivi sui quali il tribunale dovra’ pronunciarsi. Pesano due difficolta’ concrete: ottenere in poche ore l’assistenza di un difensore e ottenere copia dei documenti che il giudice ha acquisito da solo. Documenti che il detenuto puo’ non conoscere affatto, perche’ il provvedimento viene deciso senza contraddittorio. Il termine di quindici giorni e’ quello previsto dall’articolo 35-bis dell’ordinamento penitenziario per il reclamo giurisdizionale: un riferimento gia’ presente nel sistema. L’Avvocatura dello Stato aveva obiettato che i permessi di necessita’ rispondono a esigenze diverse da quelle dei permessi premio. La Corte ha replicato che la differenza esiste, ma non impedisce di rendere uguale il termine nei due casi: quando c’e’ urgenza, e’ lo stesso detenuto ad avere interesse a impugnare subito.
Il termine del pubblico ministero non cambia. Per il pubblico ministero restano ventiquattro ore. Il motivo indicato dalla Corte: quando il permesso viene concesso, il reclamo del pubblico ministero sospende l’esecuzione del provvedimento per tutta la durata del termine. Allungarlo avrebbe ritardato l’uscita del detenuto. Spettera’ al legislatore valutare se rivedere l’intera disciplina.
Cosa cambia. Il detenuto che si vede negare un permesso di necessita’ ha ora quindici giorni per presentare reclamo al tribunale di sorveglianza, direttamente o tramite il difensore. Il tempo in piu’ serve a chiedere copia degli atti e a costruire un reclamo motivato, perche’ i motivi specifici restano obbligatori. Chi ha urgenza ha comunque interesse a muoversi subito: il tribunale deve decidere entro dieci giorni.
Visualizza il provvedimento ufficiale: https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2025/78