Omessa distrazione delle spese: rimedio la correzione degli errori materiali (Cass. civ. Sez. Un. n. 2706 del 04.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
In caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un’espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma. La procedura di correzione è in linea con il disposto dell’art. 93, secondo comma, c.p.c., consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo e garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo. Tale rimedio è applicabile, ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione.
Il Fatto
Un difensore, già procuratore di una società nel giudizio di merito, aveva chiesto alle Sezioni Unite la correzione di una propria precedente ordinanza di rigetto del ricorso. Il provvedimento da correggere conteneva la condanna della controparte al pagamento delle spese di lite, ma ometteva di disporne la distrazione in favore del difensore, nonostante la relativa richiesta formulata nelle memorie. Il comune intimato non ha svolto difese.
La questione è rimasta circoscritta all’individuazione del rimedio esperibile per far valere l’omessa statuizione sulla distrazione: se l’ordinario mezzo di impugnazione oppure il procedimento di correzione degli errori materiali.
La Motivazione della Corte
Le Sezioni Unite muovono da un rilievo di carattere processuale. La richiesta di distrazione delle spese non integra una domanda autonoma, ma costituisce un’istanza accessoria rispetto alla statuizione sulle spese. Da ciò discende che la sua omissione non apre la via dei mezzi di impugnazione, ma va rimediata attraverso il procedimento di correzione di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c.
Il Collegio osserva che la soluzione è coerente con l’art. 93, secondo comma, c.p.c., che allo stesso procedimento di correzione si richiama per il caso in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese. Il rimedio prescelto assicura inoltre il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantendo con maggiore rapidità al difensore distrattario il conseguimento di un titolo esecutivo.
Le Sezioni Unite richiamano i propri precedenti sul punto (Cass. S.U. n. 16037/2010; n. 12437/2017; Cass. n. 5082 del 26/02/2024) e confermano che il rimedio è esperibile, ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c., anche avverso le pronunce della Corte di cassazione.
Su un piano procedurale, il Collegio aveva in precedenza escluso, con ordinanza interlocutoria, che la decisione potesse essere assunta inaudita altera parte. La causa è stata pertanto rinviata all’udienza e l’istanza, con il provvedimento di rinvio, è stata comunicata alle parti a cura della cancelleria.
Nel merito, l’istanza è accolta, poiché nelle memorie il difensore aveva effettivamente richiesto la distrazione delle spese in proprio favore. La Corte dispone pertanto l’integrazione della motivazione e del dispositivo dell’ordinanza n. 10975/2023 e che la correzione sia annotata sull’originale del provvedimento corretto.
Nota della Redazione
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