Opposizione a precetto su ordinanza cautelare: no a sindacato sul giudicato (Cass. civ. Sez. III n. 1046 del 16.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Le censure che investono l’interpretazione di un’ordinanza cautelare azionata come titolo esecutivo sono inammissibili, perché il provvedimento, non definitivo, rileva nel giudizio di legittimità non come comando di diritto, ma come mero fatto. La circostanza che l’ordinanza non sia stata reclamata non le conferisce attitudine ad acquisire forza di giudicato. Non è pertanto conferente il richiamo alla giurisprudenza delle Sezioni Unite sul sindacato di legittimità relativo al contenuto del giudicato, che presuppone una sentenza passata in giudicato. Il controllo del giudice dell’opposizione all’esecuzione sul contenuto del titolo, se non manifestamente implausibile, resta valutazione di fatto sottratta al controllo di legittimità. Le doglianze che si risolvono in una richiesta di rivalutazione di fatti o prove sono inammissibili.

Il Fatto

Una federazione di categoria ottenne dal Tribunale di Milano, Sezione imprese, un’ordinanza cautelare che inibiva a una società l’uso di uno slogan pubblicitario, con condanna al pagamento di mille euro per ogni giorno di mancata esecuzione. Ritenuta la mancata ottemperanza, la federazione spiccò precetto per oltre quattrocentosessantatremila euro, corrispondenti a quattrocentosessantadue giorni di ritardo.

La società propose opposizione a precetto ai sensi dell’art. 615 cod. proc. civ., deducendo che l’ordine non riguardava anche siti internet di cui essa non rispondeva. Il Tribunale di Milano accolse l’opposizione con sentenza. La Corte d’appello di Milano, in riforma, accolse l’impugnazione e rigettò l’opposizione. La società ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi; la federazione ha resistito con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte rileva anzitutto che i quattro motivi pongono questioni in modo frammisto, richiamando tutti i parametri dell’art. 360, comma primo, cod. proc. civ. diversi da quelli dei numeri 1 e 2, e prospettano censure di fatto più che di diritto. I gruppi di censure sono però individuabili e ciò esclude una radicale inammissibilità, consentendo una trattazione congiunta.

Il nucleo del ricorso investe l’interpretazione del titolo esecutivo. La Corte osserva che nella specie il titolo non era definitivo, essendo costituito da un’ordinanza cautelare emessa all’esito di un procedimento atipico, non assoggettata a reclamo e del cui esito nel giudizio di merito non è dato conoscere. Tale provvedimento rileva perciò non in quanto comando di diritto, ma allo stato quale mero fatto.

Da qui l’inconferenza del richiamo a Sezioni Unite n. 56333 del 21.02.2022, che aveva a oggetto una sentenza passata in giudicato azionata come titolo esecutivo; la Corte dichiara invece conducente Cass. n. 29003 dell’11.11.2024, in tema di inibitoria e penale per ritardo nell’attuazione. Parimenti inammissibili sono le deduzioni sulla violazione del giudicato, poiché l’ordinanza cautelare, anche se non reclamata, non è suscettibile di acquisire forza ed efficacia di giudicato, come affermato da Cass. n. 15825 del 10.07.2014 e Cass. n. 8765 del 26.06.2001.

Nel resto le censure non colgono nel segno. L’interpretazione del contenuto dell’ordinanza offerta dalla Corte territoriale, pur distonica rispetto a quella del primo giudice, non è manifestamente implausibile e rientra nella cognizione del giudice dell’opposizione all’esecuzione. Trattandosi di valutazioni fattuali, esse si sottraggono alle critiche mosse. Anche le censure sull’art. 2729 cod. civ. non sono poste in diritto con riferimento al vizio di sussunzione, richiamato Cass. n. 3541 del 13.02.2020, e si risolvono in una inammissibile rivalutazione di fatti o prove. Le doglianze sull’omesso esame di un fatto decisivo tradiscono, nella stessa esposizione del ricorso, la deduzione di un vizio di contraddittorietà o illogicità della motivazione, ponendosi fuori dal parametro ridisegnato da Sezioni Unite n. 8053 del 07.04.2014.

Infine, le censure sul passaggio in giudicato di un capo della sentenza di primo grado sono infondate, poiché la lettura degli atti processuali, alla luce dell’interpretazione degli artt. 34 e 348 cod. proc. civ. offerta da Sezioni Unite n. 27199 del 16.11.2017, non consente di ritenere intervenuta una mancata impugnazione. Il ricorso è rigettato; le spese di legittimità sono compensate, stante l’alternanza di esiti delle fasi di merito, in applicazione dell’art. 92, comma secondo, cod. proc. civ. come risultante dall’intervento di Corte costituzionale n. 77 del 07.03.2018. La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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