Contributo di solidarietà della Cassa commercialisti illegittimo senza base legale (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 542 del 09.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
È illegittimo il contributo di solidarietà imposto da una Cassa previdenziale privatizzata, mediante delibera regolamentare, sui trattamenti pensionistici già quantificati e attribuiti, perché introduce una trattenuta che non incide sui criteri di determinazione della pensione e integra una prestazione patrimoniale riservata al legislatore ai sensi dell’art. 23 Cost. L’autonomia negoziale dell’ente non è legibus soluta e non consente di derogare a norme primarie, né di sostituirsi al numerus clausus degli atti adottabili. Il credito restitutorio del pensionato, derivante da indebita ritenuta su singoli ratei, non è pagabile ed è quindi soggetto alla prescrizione decennale di cui all’art. 2946 cod. civ., non a quella quinquennale dell’art. 2948, n. 4, cod. civ.
Il Fatto
Un professionista, titolare di trattamento pensionistico erogato dalla Cassa di previdenza dei dottori commercialisti dal giugno 2001, agisce per accertare l’illegittimità del contributo di solidarietà applicato sulla propria pensione in forza di delibere dell’ente, di rinnovo del contributo introdotto dal relativo regolamento.
Il Tribunale accoglie la domanda; la Corte d’Appello, in parziale riforma, accoglie il gravame dell’ente solo sulla decorrenza della prescrizione. Entrambe le parti ricorrono per cassazione: la Cassa su quattro motivi, il pensionato con ricorso incidentale sulla durata del termine prescrizionale applicabile al proprio credito.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dal principio della riserva di legge in materia di prestazioni patrimoniali. Le Sezioni Unite (Sez. Un. n. 17742 del 2015) avevano già affermato l’operatività attenuata del pro rata dopo la modifica dell’art. 3, comma 12, legge n. 335/1995 ad opera dell’art. 1, comma 763, legge n. 296/2006, escludendone l’efficacia per i pensionati con diritto maturato prima della riforma. Resta fermo che gli atti dell’ente, pur non più vincolati al numerus clausus, non possono derogare a norme primarie.
Il collegio richiama Cass. n. 31875 del 2018, che ha ritenuto illegittimo il contributo di solidarietà adottato dalla medesima Cassa: è incompatibile con il pro rata qualsiasi provvedimento che, lungi dall’incidere sui criteri di determinazione del trattamento, imponga una trattenuta su di esso già determinato. Tale prelievo rientra nel genus delle prestazioni ex art. 23 Cost., la cui imposizione spetta al legislatore. Né la Corte cost. n. 173 del 2016 incide su tali conclusioni.
Ulteriori precedenti confermano la carenza di base legale (Cass. ord. n. 12122 del 2023), l’estraneità del contributo al pro rata (Cass. n. 603 del 2019) e il limite della riserva di legge all’autonomia negoziale (Cass. ord. n. 9914 del 2023). Il richiamo all’art. 24, comma 24, d.l. n. 201/2011 non è pertinente: si tratta di istituti diversi per natura, funzione e fonte.
Sul piano processuale, la Corte affronta congiuntamente il terzo motivo principale e il motivo incidentale. La prescrizione quinquennale dell’art. 2948, n. 4, cod. civ. presuppone un credito liquido ed esigibile, posto a disposizione dell’assicurato. Qui è in contestazione l’ammontare del trattamento, sicché il diritto alla riliquidazione resta soggetto alla prescrizione decennale (Cass. n. 31527 del 2022; Cass. n. 4604 del 2023). La statuizione sugli interessi legali è corretta: competono dalla maturazione del diritto, quale componente di una prestazione unitaria (Sez. Un. n. 6928 del 2018).
Il ricorso principale è rigettato, quello incidentale accolto; la sentenza è cassata nei limiti del motivo accolto, con condanna dell’ente alle spese.
Nota della Redazione
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