Equa riparazione e fusione per incorporazione: successione e frazioni temporali (Cass. civ. Sez. II n. 557 del 09.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo, la fusione per incorporazione di società realizza, tanto nel regime anteriore quanto in quello successivo alla riforma di cui al d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, un fenomeno di tipo estintivo-successorio, analogo alla successione mortis causa. La società incorporante può quindi agire sia iure successionis, per l’indennizzo maturato dall’incorporata, sia iure proprio, per il pregiudizio derivante dall’ulteriore protrazione della procedura, con decorrenza dalla formale assunzione della qualità di parte. Non è però consentito cumulare il danno sofferto dall’incorporata e quello patito dall’incorporante: occorre una ricostruzione analitica delle distinte frazioni temporali, valutate separatamente ai fini della ragionevole durata. La nullità della sentenza deliberata da giudici diversi da quelli che hanno assistito alla discussione è insanabile e rilevabile d’ufficio, ma può essere dichiarata solo su prova della non partecipazione al collegio deliberante di un giudice che aveva assistito alla discussione.
Il Fatto
Una società incorporante propone ricorso ex art. 2, legge n. 89 del 2001, chiedendo la liquidazione del danno non patrimoniale per il mancato rispetto del termine ragionevole del processo, in relazione a una procedura concorsuale nella quale la società incorporata aveva depositato domanda di ammissione al passivo.
Il consigliere delegato rigetta la domanda, rilevando che, alla data della fusione, non era decorso il termine di sei anni ritenuto ragionevole e che l’incorporante non aveva spiegato intervento nella procedura. La Corte d’Appello di Messina rigetta l’opposizione, condividendo tali argomentazioni. La società ricorre allora per cassazione con tre motivi, illustrati anche con memoria; il Ministero della Giustizia resiste con controricorso.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione degli artt. 158 e 276 cod. proc. civ. e la nullità del decreto, per la diversa composizione del collegio tra l’udienza cartolare e la decisione. La Corte respinge la censura.
Richiamando l’art. 132 cod. proc. civ. e il citato art. 276 cod. proc. civ., si afferma che la paternità della decisione spetta al collegio che l’ha elaborata e che i membri indicati nell’intestazione devono coincidere con coloro che hanno assistito alla discussione. Il verbale di udienza fa fede fino a querela di falso dei nomi dei componenti del collegio e della riserva di decidere in camera di consiglio, generando la presunzione della deliberazione da parte degli stessi giudici.
La Corte precisa, sulla scorta di Cass. Sez. 2 n. 8782 del 2020 e Cass. Sez. 3 n. 15879 del 2010, che la nullità può essere dichiarata solo su prova della non partecipazione al collegio deliberante di un giudice presente alla discussione. Tale prova non si ricava dalla sola omissione del nominativo nell’intestazione, quando esso risulti dal verbale, trattandosi di errore materiale emendabile ai sensi degli artt. 287 e 288 cod. proc. civ.
Con il secondo motivo si censura la violazione dell’art. 2504 cod. civ. per aver i giudici di merito escluso il diritto all’indennizzo. La Corte distingue la successione a titolo particolare da quella a titolo universale: solo la seconda consente all’incorporante di agire iure successionis e iure proprio. Sulla scorta di Cass. Sez. Un. n. 21970 del 2021, si conferma che la fusione produce un fenomeno estintivo-successorio, sicché la pretesa va riferita alle distinte frazioni temporali, senza cumulo. Nel caso di specie la procedura si era chiusa entro i sei anni e l’istante non era intervenuta, donde l’infondatezza.
Con il terzo motivo la ricorrente contesta la sanzione ex art. 5-quater, legge n. 89 del 2001. La censura è dichiarata inammissibile: la disposizione non opera alcun automatismo e la sua applicazione rientra nella discrezionalità del giudice di merito, senza contrasto con i parametri costituzionali e convenzionali (in tal senso Cass. Sez. 6-2 n. 5433 del 2016). Il ricorso è rigettato, con condanna della ricorrente alle spese.
Nota della Redazione
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