Opposizione al decreto di pagamento del difensore e spese del rinvio (Cass. civ. Sez. II n. 856 del 13.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il procedimento di opposizione avverso il decreto di pagamento del compenso al difensore di soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato, disciplinato dall’art. 84 d.P.R. n. 115/2002 e dall’art. 15 d.lgs. n. 150/2011, ha natura contenziosa e non si sottrae alle regole generali degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ. Ne consegue che la mancata statuizione sulle spese del giudizio di rinvio integra una vera e propria omessa pronuncia, di carattere concettuale e sostanziale, e non un mero errore materiale emendabile con la procedura di correzione degli artt. 287 e ss. cod. proc. civ. Il vizio va fatto valere esclusivamente con i mezzi di impugnazione.

Il Fatto

Un difensore aveva proposto opposizione avverso il decreto del giudice di pace che aveva rigettato la richiesta di liquidazione dei compensi maturati quale difensore di un soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato. Il Tribunale, in esito al giudizio, aveva liquidato una somma in favore del professionista.

Il giudizio di legittimità si era concluso con una precedente ordinanza di cassazione con rinvio. In sede di rinvio, il Presidente del Tribunale di Trapani aveva liquidato l’importo complessivo di euro 830,00, per le fasi di primo grado e di legittimità, omettendo però di pronunciarsi sulle spese del giudizio di rinvio, in cui il Ministero della Giustizia era rimasto soccombente. Contro tale ordinanza il difensore ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo; il Ministero si è difeso con controricorso.

La Motivazione della Corte

Il ricorrente deduce la violazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ., per l’omessa liquidazione delle spese del giudizio di rinvio, nel quale la controricorrente era risultata soccombente.

La Corte richiama l’art. 84 d.P.R. n. 115/2002, che ammette opposizione avverso il decreto di pagamento del compenso al difensore, disciplinata dall’art. 15 d.lgs. n. 150/2011, da proporsi con ricorso al capo dell’ufficio giudiziario cui appartiene il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato.

Il punto centrale è la qualificazione del procedimento. La sua natura contenziosa impedisce che esso si sottragga alle regole generali in materia di spese. La mancata statuizione sulle spese costituisce quindi una omissione concettuale e sostanziale, un vizio del provvedimento, perché il giudice non decide su una domanda ritualmente proposta che esige una pronuncia di accoglimento o di rigetto.

Da qui la distinzione decisiva: l’omessa pronuncia sulle spese in un provvedimento a contenuto decisorio che definisce il giudizio non è un errore materiale correggibile ex artt. 287 e ss. cod. proc. civ., ma vizio da far valere con i mezzi di impugnazione. Il Collegio richiama sul punto le Sezioni Unite n. 19137 del 2023 e altre pronunce conformi.

Applicando tali principi, il motivo è accolto, avendo il Presidente del Tribunale omesso di liquidare le spese del giudizio di rinvio. Non essendovi questioni di fatto, la causa è decisa nel merito ex art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., con condanna del Ministero al pagamento delle spese di quel giudizio, liquidate in euro 350,00 oltre accessori. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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