L’opposizione al diniego di patrocinio a spese dello Stato in materia tributaria va proposta al giudice civile (Cass. civ. Sez. 2 n. 5140 del 06.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di giudizio tributario, l’impugnazione del decreto che rigetta o revoca l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, emesso dalla Commissione di cui all’art. 138 del T.U. di cui al d.P.R. n. 115/2002, deve essere proposta al giudice civile con l’opposizione prevista dall’art. 170 del medesimo T.U. e non già col ricorso di cui all’art. 99 dello stesso T.U., dal momento che quest’ultimo rimedio, per il vincolo di stretta inerenza al processo penale che lo caratterizza, non può essere esteso al processo tributario, non essendo peraltro richiamato da alcuna delle disposizioni a tale processo dedicate, contenute nel capo VIII del titolo IV del citato T.U.. Ne consegue l’ammissibilità del ricorso per cassazione avverso il provvedimento che ha definito l’opposizione, non essendo l’originario decreto direttamente ricorribile in cassazione. Il difetto di giurisdizione del giudice tributario non può essere rilevato d’ufficio oltre il grado di merito, in mancanza di specifica censura, sicché la questione è preclusa. Il ricorso per cassazione è inammissibile se carente di un sufficiente sviluppo argomentativo delle ragioni di critica alla pronuncia impugnata, limitandosi a denunciare in maniera assertiva un’omessa pronuncia o motivazione del provvedimento.
Il Fatto
Il Presidente della Commissione Tributaria provinciale di Milano respingeva l’opposizione proposta avverso il decreto di diniego di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, rilevando che il provvedimento opposto aveva correttamente evidenziato che il ricorso che la parte aveva inteso proporre non aveva ragionevoli probabilità di accoglimento, competendo alla Commissione valutare la fondatezza dell’azione che la parte aveva intenzione di proporre. Avverso tale ordinanza veniva proposto ricorso per cassazione con tre censure; il Ministero dell’Economia e delle Finanze resisteva con controricorso.
Con ordinanza interlocutoria la causa era stata rinviata a nuovo ruolo in attesa della pronuncia delle Sezioni Unite riguardo al mezzo esperibile avverso il provvedimento di diniego di ammissione al gratuito patrocinio in materia tributaria. Con successiva pronuncia di merito, la Cassazione, dando atto dell’avvenuta definitività del principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite, procedeva all’esame del ricorso, dichiarandolo inammissibile.
La Motivazione della Corte
La Corte preliminarmente richiama il principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite n. 20929/2025, secondo cui l’impugnazione del decreto che rigetta o revoca l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato in materia tributaria deve essere proposta al giudice civile con l’opposizione di cui all’art. 170 del d.P.R. n. 115/2002, e non col ricorso di cui all’art. 99 del medesimo T.U., rimedio quest’ultimo che, per il vincolo di stretta inerenza al processo penale che lo caratterizza, non può essere esteso al processo tributario, non essendo richiamato da alcuna delle disposizioni a tale processo dedicate. Da tale principio deriva l’ammissibilità del ricorso per cassazione avverso il provvedimento che ha definito l’opposizione.
La Corte rileva poi che, sebbene l’opposizione non sia stata proposta al giudice civile, come statuito dalle Sezioni Unite, il difetto di giurisdizione del giudice tributario non può essere rilevato d’ufficio oltre il grado di merito, in mancanza di specifica censura, con conseguente preclusione della questione. Quanto al controricorso, la Corte ne esclude la rilevanza, in quanto afferente a una diversa controversia, concernente l’impugnazione di un differente decreto emesso dal Presidente della Commissione tributaria regionale della Lombardia.
Nel merito, il primo e il secondo motivo di ricorso – concernenti la violazione degli artt. 74, comma secondo, del d.P.R. n. 115/2002, 2 del d.lgs. 546/1992 e 7 della legge n. 212/2000, nonché il difetto di motivazione sulle ragioni di infondatezza della domanda – sono dichiarati inammissibili per carenza di un sufficiente sviluppo argomentativo delle ragioni di critica, limitandosi a denunciare in maniera assertiva un’omessa pronuncia o motivazione del provvedimento. Il terzo motivo è dichiarato inammissibile per difetto di interesse, atteso che il ricorrente, risultato soccombente, non può dolersi della mancata pronuncia sulle spese. Nulla è dovuto per le spese, posto che il controricorso non si riferisce al presente contenzioso, e la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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