Accertamento induttivo puro e prova contraria del contribuente (Cass. civ. Sez. V n. 721 del 11.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di rettifica dei redditi d’impresa, il discrimine tra accertamento analitico-induttivo e accertamento induttivo puro risiede nella parziale o assoluta inattendibilità dei dati contabili. Quando le omissioni o le false indicazioni sono così gravi, numerose e ripetute da inficiare l’utilizzabilità anche dei dati apparentemente regolari, l’Amministrazione finanziaria può procedere ai sensi dell’art. 39, comma 2, d.P.R. n. 600/1973, prescindendo del tutto dalle scritture contabili e fondando l’imponibile su presunzioni supersemplici, prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza. Su tale base grava sul contribuente l’onere della prova contraria, consistente nel dimostrare di non aver conseguito il reddito accertato ovvero di averne conseguito uno inferiore. Il giudice di merito, tuttavia, non può confermare l’avviso nella sua interezza se la stessa motivazione presupponga che una parte dei fatti sia stata provata dal contribuente.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate notificava a una s.r.l. in liquidazione un avviso di accertamento in rettifica della dichiarazione dei redditi per il 2015, accertando maggiori ricavi per euro 561.677,00 e maggiore IVA per euro 123.569,00. L’Ufficio muoveva dalla presunzione di distribuzione degli utili a ristretta base societaria e notificava al socio, titolare del 95% delle quote, un separato avviso con cui recuperava a tassazione, ai fini IRPEF, un reddito di euro 265.302,00 ex art. 47, comma 1, d.P.R. n. 917/1986.
La società e il socio impugnavano gli avvisi. La Commissione tributaria provinciale di Napoli, riuniti i ricorsi, li accoglieva, ritenendo documentata la vendita sottocosto delle merci in liquidazione. La Commissione tributaria regionale della Campania accoglieva il gravame dell’Ufficio, qualificando l’accertamento come induttivo puro e negando che la società avesse raggiunto la prova liberatoria per presunzioni semplici. Ricorrevano allora per cassazione la società e il socio.
La Motivazione della Corte
In via preliminare la Corte ha dichiarato l’estinzione del giudizio limitatamente alla posizione del socio, che aveva documentato l’adesione alla definizione agevolata ex art. 1, comma 198, legge n. 197/2022 e il pagamento della prima rata. Ha inoltre ritenuto ammissibile il controricorso dell’Ufficio, depositato il 26 febbraio 2024, computando la sospensione di undici mesi prevista dal comma 199 della stessa legge per i ricorsi notificati nella finestra temporale ivi indicata.
Nel merito, il primo motivo della società contestava la qualificazione dell’accertamento come induttivo puro, sostenendo che dall’avviso emergesse un accertamento analitico-induttivo. La Corte ha respinto la censura, richiamando la distinzione consolidata: nel metodo analitico-induttivo l’incompletezza o inesattezza degli elementi non consente di prescindere dalle scritture, che l’Ufficio può solo completare con presunzioni semplici ex art. 2729 cod. civ.; nel metodo induttivo puro, invece, le omissioni sono così gravi da inficiare l’attendibilità anche degli altri dati contabili.
L’art. 39, comma 2, d.P.R. n. 600/1973 abilita l’Amministrazione a determinare l’imponibile su elementi meramente indiziari, costituenti presunzioni supersemplici, quando i dati contabili siano assolutamente inattendibili. In tal caso l’onere probatorio si inverte: il contribuente deve dimostrare di non aver conseguito il reddito accertato o di averne conseguito uno inferiore. La Corte ha confermato la qualificazione della CTR, poiché l’avviso richiamava espressamente l’assoluta mancanza di dettaglio delle giacenze e la conseguente inattendibilità delle scritture.
È stato invece accolto il secondo motivo, con cui la società lamentava l’omesso esame delle fatture relative al 2015. La CTR aveva affermato che la contribuente non aveva provato che tutte le merci fossero state cedute sottocosto, presupponendo così che una parte lo fosse stata. Da tale premessa la Corte ha tratto la conseguenza che l’avviso non poteva essere confermato integralmente, ma andava defalcato degli importi relativi alle vendite sottocosto provate, anche se esigue.
La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, perché accerti quali e quanti beni siano stati venduti sottocosto ed epuri il relativo importo dall’avviso di accertamento.
Nota della Redazione
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