L’interdittiva antimafia definitiva legittima il recupero dei contributi a fondo perduto COVID-19 (Cass. civ. Sez. 5 n. 17171 del 01.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di contributi a fondo perduto di cui all’art. 25 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, all’art. 1 del decreto-legge 22 marzo 2021 n. 41 ed all’art. 1 del decreto-legge 25 maggio 2021 n. 73, l’interdittiva antimafia emessa dalla Prefettura, divenuta definitiva per omessa impugnazione ovvero per esito negativo dell’impugnazione medesima, legittima il recupero del contributo a fondo perduto. La concessione del contributo avviene sotto condizione risolutiva e l’esito negativo delle verifiche antimafia costituisce causa di non spettanza del beneficio ai sensi dell’art. 25, commi 9 e 12, del d.l. n. 34/2020; la regola di cui all’art. 67, comma 1, lett. g), del d.lgs. n. 159/2011 si coordina con le previsioni di cui agli artt. 83 e 92 del medesimo decreto legislativo, sicché il mancato superamento della verifica antimafia assume rilievo ostativo anche prima della definitività della misura di prevenzione.
Il Fatto
Un imprenditore edile, titolare di ditta individuale, aveva presentato tre distinte istanze per ottenere i contributi a fondo perduto previsti dalla legislazione emergenziale COVID-19, ottenendo l’accredito delle somme richieste tra il 2020 e il 2021. A seguito di controlli successivi, la Direzione Provinciale dell’Agenzia delle Entrate emetteva un atto di recupero dei contributi erogati, ritenendoli non spettanti poiché l’impresa risultava destinataria di un’informazione antimafia interdittiva emessa dalla Prefettura e successivamente confermata nel 2021.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado rigettava il ricorso del contribuente, mentre la Corte di secondo grado della Campania ne accoglieva l’appello, ritenendo che l’interdittiva antimafia non costituisse presupposto ostativo all’erogazione dei contributi, difettando la definitività di una misura di prevenzione personale o patrimoniale. L’Agenzia delle Entrate proponeva quindi ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell’Amministrazione finanziaria, censurando l’interpretazione del giudice d’appello che aveva individuato il fondamento dell’atto di recupero esclusivamente nell’art. 67 del d.lgs. n. 159/2011, trascurando le distinte previsioni di cui agli artt. 83 e 92 del medesimo codice antimafia. La disciplina dei contributi a fondo perduto, infatti, richiama espressamente le verifiche antimafia del libro II del codice delle leggi antimafia e non si limita alle sole cause ostative legate all’applicazione definitiva delle misure di prevenzione di cui al libro I.
La Corte ha ricostruito il quadro normativo di riferimento, evidenziando come l’art. 25, comma 9, del d.l. n. 34/2020 richieda, ai fini dell’erogazione del contributo, un’autocertificazione di regolarità antimafia e preveda controlli, anche tramite procedure semplificate, per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale, con applicazione dell’art. 92, commi 3 e seguenti, del d.lgs. n. 159/2011. Il successivo comma 12 stabilisce espressamente che, qualora il contributo sia in tutto o in parte non spettante, anche a seguito del mancato superamento della verifica antimafia, l’Agenzia delle Entrate procede al recupero delle somme erogate, irrogando le sanzioni applicabili.
La concessione del beneficio avviene, quindi, sotto condizione risolutiva: l’urgenza connessa alla situazione emergenziale impone un’erogazione immediata, ma l’esito positivo delle verifiche antimafia costituisce un requisito che deve permanere anche successivamente. La Corte ha precisato che l’interdittiva antimafia, quando diviene definitiva per mancata impugnazione o per esito negativo del ricorso proposto dinanzi al giudice amministrativo, cui appartiene la giurisdizione in materia, legittima l’atto di recupero del contributo.
Il giudice di secondo grado aveva quindi errato nel ritenere che la sola definitività di una misura di prevenzione personale o patrimoniale di cui all’art. 67 del d.lgs. n. 159/2011 potesse fondare la ripetizione delle somme, omettendo di considerare che le verifiche antimafia interdittive operano su un piano distinto e autonomo. La Corte ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, affinché proceda a un nuovo esame alla luce del principio di diritto enunciato e provveda anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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