Appello tributario difforme dal notificato è inammissibile solo se lesivo della difesa (Cass. civ. Sez. V n. 723 del 11.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di contenzioso tributario, l’art. 22, comma 3, d.lgs. n. 546/1992, richiamato per il giudizio di appello dall’art. 53 d.lgs. n. 546/1992, non comporta l’inammissibilità del gravame per qualsiasi difformità tra l’atto notificato e quello depositato. La sanzione opera soltanto se la difformità è sostanziale, cioè tale da impedire al destinatario la completa comprensione dell’atto, rendendo incerti petitum e causa petendi e ledendo il diritto di difesa. Il giudice non può dichiarare l’inammissibilità quando la difformità sia stata irrilevante ai fini della comprensione dell’impugnazione o quando la controparte abbia comunque replicato in modo compiuto ai motivi dell’atto notificato. Il principio di strumentalità delle forme e il canone di effettività della tutela giurisdizionale impongono di circoscrivere le sanzioni non suscettibili di sanatoria ai soli casi in cui il rigore risulti concretamente giustificato.

Il Fatto

L’Agenzia delle entrate notificava al contribuente, socio al 100% di una società, tre avvisi di accertamento con cui recuperava a tassazione, ai fini IRPEF per gli anni 2014, 2015 e 2016, i redditi non dichiarati derivanti dalla percezione di utili extracontabili. Gli atti seguivano a quattro avvisi notificati all’ente per costi non deducibili relativi a operazioni inesistenti.

La CTP di Caserta accoglieva il ricorso, rilevando che era stata nel frattempo accolta l’impugnativa della società, fondata sui medesimi motivi. La CTR della Campania dichiarava inammissibile l’appello dell’Ufficio ex art. 53 d.lgs. n. 546/1992, per la totale difformità tra l’atto notificato al contribuente e quello depositato in cancelleria, quest’ultimo riferito ad altro soggetto. Il contribuente ricorreva per cassazione con due motivi e l’Ufficio spiegava ricorso incidentale.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina in via prioritaria il ricorso incidentale, con cui l’Ufficio deduce la nullità della sentenza per violazione dell’art. 53 d.lgs. n. 546/1992 e censura la declaratoria di inammissibilità, essendosi il contribuente difeso nel merito con articolate controdeduzioni.

Il Collegio richiama anzitutto la giurisprudenza costituzionale sull’inammissibilità, secondo cui i profili di forma vanno valutati con criteri di equa razionalità e le relative cause vanno ridotte a quelle che costituiscono una ragionevole sanzione per la parte processuale. Ricorda poi che, ai sensi dell’art. 22, comma 3, citato, non rileva la mancanza di attestazione di conformità, ma solo l’effettiva difformità tra atto depositato e notificato, accertabile d’ufficio.

La norma mira a garantire il contraddittorio e il diritto di difesa: perché il procedimento notificatorio si perfezioni, è necessario che l’appellato abbia effettivamente ricevuto lo stesso atto depositato o che esso sia pervenuto nella sua sfera di conoscibilità. Ne segue che l’inammissibilità, pur non sanabile ai sensi degli artt. 156 e 164 cod. proc. civ., va letta alla luce del principio di strumentalità e congruità delle forme e del canone di effettività della tutela giurisdizionale ex art. 111 Cost., corroborato dai criteri sovranazionali di proporzionalità e ragionevolezza.

La Corte chiarisce così che la difformità rileva solo se sostanziale, cioè se rende incerti petitum e causa petendi e impedisce al destinatario la comprensione dell’atto. Il giudice non può dichiarare l’inammissibilità quando la difformità sia stata irrilevante o quando l’atto di costituzione della controparte contenga una compiuta replica ai motivi notificati, come già affermato da Cass. n. 13058 del 2017 e Cass. n. 12134 del 2019.

Nel caso di specie è incontroverso che il contribuente, nonostante la difformità tra l’appello notificato dall’Ufficio e l’atto inserito nel fascicolo, abbia articolato compiute difese in ordine all’impugnazione, senza contestazione sull’oggetto del contendere. La diversità non ha quindi assunto attitudine lesiva del diritto di difesa. La CTR non ha fatto corretta applicazione dei principi esposti.

L’accoglimento del ricorso incidentale comporta l’assorbimento del ricorso principale, con cui il contribuente censurava la compensazione delle spese del grado di appello. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *