Improcedibile il ricorso senza copia autentica notificata della sentenza impugnata (Cass. civ. Sez. V n. 763 del 12.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorrente che dichiari l’avvenuta notificazione della sentenza impugnata è tenuto a depositare, a pena di improcedibilità, copia autentica della decisione con la relata di notifica entro il termine di venti giorni dall’ultima notificazione, ai sensi dell’art. 369, comma 1, cod. proc. civ. La dichiarazione di notifica integra un fatto processuale che vincola la parte, la quale non può successivamente revocarlo o correggerlo. La sanzione è indisponibile, va rilevata d’ufficio e non è esclusa dalla mancata eccezione del controricorrente né dal deposito tardivo della documentazione. Essa non opera solo se il ricorso è notificato entro il termine breve dalla pubblicazione, ovvero se la copia relata sia comunque nella disponibilità del giudice per produzione tempestiva o trasmissione officiosa del fascicolo.

Il Fatto

La Direzione provinciale dell’Agenzia delle Entrate notificava a una società un avviso di accertamento, rettificando la dichiarazione dei redditi per l’anno 2005 e disconoscendo l’esenzione dall’IRAP prevista dall’art. 15 della legge della Regione Sicilia n. 21 del 2003, oltre a contestare la deduzione di costi non documentati, non inerenti o non di competenza.

La società impugnava l’atto dinanzi alla Commissione tributaria provinciale, che rigettava il ricorso. In accoglimento dell’appello della parte privata, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Catania, annullava l’avviso con sentenza n. 6788/05/2023 del 14 agosto 2023. L’Agenzia proponeva ricorso per cassazione, affidato a due motivi, e la società resisteva con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta in via pregiudiziale, rilevandola d’ufficio, la questione della procedibilità del ricorso. L’art. 369, comma 1, cod. proc. civ. impone il deposito nel termine di venti giorni dall’ultima notificazione; il comma successivo, al n. 2), prescrive che insieme al ricorso sia depositata, sempre a pena di improcedibilità, copia autentica della decisione impugnata con la relazione di notificazione.

Secondo il consolidato orientamento di legittimità richiamato, ove il ricorrente abbia dichiarato che il provvedimento gli è stato notificato — o la circostanza sia eccepita dal controricorrente o emerga dalle produzioni e dal fascicolo d’ufficio — si applica il termine breve di sessanta giorni fissato dall’art. 325, comma 2, cod. proc. civ. In tale evenienza sorge l’onere di depositare la copia autentica con relata, unitamente al ricorso o nei modi dell’art. 372, comma 2, cod. proc. civ., purché entro il termine dell’art. 369. L’inosservanza comporta improcedibilità, a nulla rilevando che il ricorso sia stato notificato nel termine breve, poiché la procedibilità è verifica preliminare rispetto all’ammissibilità.

La Corte precisa i limiti della sanzione: essa non opera se il ricorso è notificato prima della scadenza del termine breve dalla pubblicazione della sentenza, né quando la copia notificata sia comunque nella disponibilità del giudice per essere stata prodotta dal controricorrente nel termine dell’art. 370, comma 3, cod. proc. civ. o acquisita mediante istanza di trasmissione del fascicolo d’ufficio.

Quanto alla dichiarazione di notifica, essa attesta un fatto processuale e costituisce manifestazione dell’autoresponsabilità della parte, che subisce le conseguenze di ciò che afferma. Non è revocabile né correggibile, non esistendo un istituto che consenta la correzione degli atti processuali di parte; ammetterlo rimetterebbe all’arbitrio del ricorrente l’operatività di una sanzione indisponibile.

Nel caso di specie la stessa Agenzia aveva dichiarato in ricorso che la sentenza gravata le era stata notificata il 6 settembre 2023. Essendo l’intervallo tra pubblicazione e notifica del ricorso superiore a sessanta giorni, l’impugnante non era dispensata dal depositare la copia autentica con relata, adempimento al quale non aveva provveduto neppure dopo la scadenza del termine. Nemmeno la controricorrente aveva depositato la documentazione. Il ricorso è pertanto dichiarato improcedibile, con condanna dell’Agenzia alle spese di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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