Necessità del decreto motivato per la trattazione scritta nel processo tributario (Cass. civ. Sez. 5 n. 7938 del 31.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di processo tributario, la disciplina emergenziale di cui all’art. 27 d.l. n. 137/2020 ha introdotto un sistema di congegni sostitutivi dell’udienza pubblica di discussione, prevedendo in prima battuta lo svolgimento dell’udienza da remoto e, in alternativa, la decisione sulla base degli atti. Ove la parte insista per la discussione e non sia possibile procedere mediante collegamento da remoto, la trattazione scritta è legittima solo se il giudice adotti un provvedimento che espliciti le ragioni organizzative che hanno giustificato tale scelta, poiché la regola rimane quella dell’udienza. La mancanza di un siffatto provvedimento motivato determina la nullità della sentenza per violazione del diritto di difesa. L’eventuale dichiarazione di nullità radicale della sentenza rende superflua l’indagine sull’errore revocatorio e travolge anche la sentenza che ha deciso sulla revocazione, il cui giudizio resta privo del suo oggetto.

Il Fatto

Con avviso di accertamento, l’Agenzia delle Entrate contestava al contribuente, per l’anno d’imposta 2013, la mancata dichiarazione di redditi diversi, corrispondenti a nove bonifici ricevuti dalla Cina. Il contribuente sosteneva che le somme corrispondevano a erogazioni disposte all’estero da un parente.

La Commissione tributaria provinciale rigettava il ricorso e la Commissione tributaria regionale della Toscana confermava la decisione. Avverso tale sentenza il contribuente proponeva ricorso per revocazione, rigettato dalla medesima C.t.r. Il contribuente impugnava entrambe le sentenze per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione, riuniti i ricorsi, ha esaminato preliminarmente il primo motivo di ricorso avverso la sentenza di appello, con il quale si deduceva la nullità della sentenza per violazione del diritto di difesa, in ragione della mancata celebrazione dell’udienza pubblica da remoto nonostante l’espressa istanza di parte. Tale indagine è stata ritenuta preliminare anche ai motivi di revocazione, in quanto l’eventuale nullità radicale della sentenza impugnata renderebbe superflua la verifica dell’errore revocatorio.

La Corte ha ricostruito il quadro normativo di cui all’art. 27 d.l. n. 137/2020, che ha autorizzato lo svolgimento delle udienze da remoto, prevedendo una disciplina alternativa per il caso di carenze organizzative dell’ufficio. Tale disciplina alternativa, rimessa non alla parte ma al governo del giudice, è finalizzata ad assicurare lo svolgimento dell’attività giudiziaria garantendo le essenziali prerogative del diritto di difesa.

Richiamando il proprio consolidato orientamento, la Corte ha precisato che, sebbene la trattazione scritta sia legittima quando carenze organizzative impediscano il collegamento da remoto, la decisione del giudice di disporla deve esplicitare le ragioni organizzative che hanno giustificato tale scelta. Nel caso di specie, il giudice di appello non aveva fornito alcuna motivazione al riguardo, nonostante la parte avesse depositato una nuova istanza di discussione in pubblica udienza, ritualmente notificata, alla quale l’Ufficio non aveva dato riscontro.

La Corte ha quindi accolto il primo motivo di ricorso, dichiarato assorbiti i restanti motivi, e ha cassato con rinvio la sentenza impugnata. Ha, conseguentemente, dichiarato l’inammissibilità sopravvenuta per difetto di interesse del ricorso avverso la sentenza che aveva deciso sulla revocazione, con cassazione senza rinvio di quest’ultima, non sussistendo alcun interesse a una pronuncia essendo già stata cassata la decisione oggetto delle istanze revocatorie.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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