La Cassazione sul riconoscimento dei costi a fronte della presunzione bancaria nell’accertamento (Cass. civ. Sez. 5 n. 4319 del 25.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento delle imposte sui redditi, l’accertamento bancario fondato su prelevamenti non giustificati assistiti da presunzione legale comporta l’inversione dell’onere della prova a carico del contribuente, ma non esonera l’Amministrazione finanziaria dal riconoscere in detrazione i costi, anche in misura forfettaria, presuntivamente sostenuti per produrre i ricavi accertati, sia in caso di accertamento analitico-induttivo sia in caso di accertamento induttivo puro, dovendosi evitare che venga tassato il profitto lordo anziché quello netto, in ossequio al principio di capacità contributiva di cui all’art. 53 Cost. Il contribuente può sempre opporre la prova presuntiva contraria, eccependo l’incidenza percentuale dei costi relativi ai prelevamenti non giustificati.
Il Fatto
A seguito di verifiche eseguite anche mediante accertamenti bancari sui conti correnti del legale rappresentante di una società, l’Agenzia delle Entrate notificava alla società e al socio, in proprio, distinti avvisi di accertamento ai fini delle imposte sui redditi, dell’Iva e dell’Irap per l’anno di imposta 2006. Gli atti impositivi, impugnati dai contribuenti, erano confermati sia dalla Commissione Tributaria Provinciale sia dalla Commissione Tributaria Regionale della Toscana. Avverso la sentenza della CTR, i contribuenti proponevano ricorso per cassazione affidato a sette motivi, mentre l’Agenzia resisteva con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Cassazione, nel rigettare i primi sei motivi di ricorso, ha avuto modo di ribadire l’inammissibilità della mescolanza di mezzi d’impugnazione eterogenei ex art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., nonché il difetto di specificità di censure che non indicano gli atti o i documenti di riferimento. Confermata anche l’inammissibilità della contestazione relativa all’accesso domiciliare non autorizzato, in quanto tardivamente introdotta solo in appello e comunque irrilevante, essendo l’accertamento fondato sulle verifiche bancarie e non sugli esiti dell’accesso della Polizia Municipale.
Con riferimento all’assoluzione in sede penale, la Corte ha ritenuto non scrutinabile il motivo, in quanto il contribuente non aveva indicato i reati per cui era intervenuta l’assoluzione né allegato la definitività della decisione, impedendo ogni verifica sulla sua incidenza nel giudizio tributario. Inammissibile è stato altresì dichiarato il motivo concernente l’attribuzione dei movimenti bancari alla società, per mancata dimostrazione dell’avvenuta proposizione della censura nei gradi di merito.
Il cuore della decisione risiede nell’accoglimento parziale del settimo motivo, con cui i ricorrenti lamentavano il mancato riconoscimento dei costi in sede di accertamento induttivo. Distinguendo la posizione della società, che aveva già beneficiato di un riconoscimento forfettario dei costi nella misura del 30% non tempestivamente contestato, la Corte ha rilevato che al socio, accertato a titolo individuale anche per un reddito di natura imprenditoriale, nessun costo era stato riconosciuto.
Richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 10 del 2023 e i precedenti di legittimità (Cass. sez. V, n. 2581 del 2021; Cass. sez. V, n. 16168 del 2025; Cass. sez. V, n. 25702 del 2025), la Corte ha enunciato il principio per cui ogni accertamento induttivo, anche fondato su presunzioni c.d. supersemplici, deve tener conto dei costi, forfettari e presuntivi, necessari a produrre i ricavi accertati, pena la lesione del principio di capacità contributiva. Il contribuente può sempre opporre la prova contraria anche presuntiva, eccependo l’incidenza percentuale dei costi sui prelevamenti non giustificati.
La Corte ha quindi accolto parzialmente il settimo motivo, cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana perché proceda a nuovo esame, nel rispetto dei principi esposti, e regoli le spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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