Indagini bancarie, appello devolutivo e responsabilità del liquidatore (Cass. civ. Sez. V n. 762 del 12.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo tributario l’appello ha carattere devolutivo pieno: ai fini dell’ammissibilità è sufficiente la mera riproposizione delle questioni prospettate in primo grado, con un’esposizione chiara e univoca, anche sommaria, della domanda e delle ragioni della doglianza. La riserva di esaminare in corso di giudizio la documentazione prodotta dalla controparte non integra difetto di specificità dei motivi e può essere valutata, al più, come argomento di prova ai sensi dell’art. 116, comma 2, cod. proc. civ. Quanto alle indagini bancarie, l’art. 32, comma 1, n. 2), d.P.R. n. 600/1973 pone una presunzione legale relativa di ricavi non contabilizzati che non richiede i requisiti di gravità, precisione e concordanza propri delle presunzioni semplici; essa è vinta solo da prova contraria specifica per ogni singola operazione. La versione della norma introdotta dal d.lgs. n. 193/2016, che esclude i prelevamenti sotto soglia, ha natura sostanziale e non retroattiva. La responsabilità solidale del liquidatore o amministratore ex art. 36 d.P.R. n. 602/1973 esige un atto motivato che accerti in concreto i presupposti di legge.

Il Fatto

All’esito di una verifica fiscale, l’Amministrazione finanziaria rettificava la dichiarazione di una società a ristretta base proprietaria, esercente attività di ristorazione, per un’annualità. Il recupero a tassazione riguardava prelevamenti e versamenti privi di giustificazione su conti correnti della società e dei soci, qualificati come ricavi occulti. Seguivano ulteriori avvisi, l’uno per il maggior reddito di partecipazione del socio di maggioranza, l’altro per l’omessa ritenuta sui dividendi attribuiti al socio di minoranza.

I contribuenti impugnavano gli atti. La Commissione provinciale accoglieva parzialmente i ricorsi, con ricalcolo delle imposte e annullamento di alcune sanzioni. La Commissione regionale, riuniti gli appelli, dichiarava inammissibile quello dell’Ufficio per difetto di specificità e accoglieva per quanto di ragione quelli incidentali dei contribuenti, riducendo ulteriormente il reddito. L’Agenzia ricorreva per cassazione; i contribuenti resistevano con ricorso incidentale.

La Motivazione della Corte

Sul ricorso principale, la Corte accoglie il primo motivo, che denuncia la falsa applicazione dell’art. 53, comma 1, d.lgs. n. 546/1992. La Commissione regionale aveva reputato aspecifico l’appello erariale per il solo fatto che l’Ufficio si fosse riservato di esaminare la copiosa documentazione in corso di giudizio. Per la Corte, nel processo tributario l’appello ha carattere devolutivo pieno: è bastevole la riproposizione delle questioni di primo grado e l’insistenza sulla legittimità dell’atto impositivo.

Il contegno dell’Amministrazione avrebbe potuto semmai rilevare come argomento di prova sfavorevole ex art. 116, comma 2, cod. proc. civ., ma non giustificare la declaratoria di inammissibilità. Inoltre, l’appello conteneva plurime doglianze — dalla violazione degli artt. 32 d.P.R. n. 600/1973 e 51 d.P.R. n. 633/1972 ai vizi di motivazione di distinti avvisi — sulle quali la sentenza non aveva statuito, configurandosi anche l’omessa pronuncia.

Il secondo motivo di ricorso è ritenuto fondato nel profilo sostanziale, riqualificato dall’error in procedendo dedotto in error in iudicando. I giudici di seconde cure avevano applicato la versione dell’art. 32, comma 1, n. 2), d.P.R. n. 600/1973 introdotta dal d.lgs. n. 193/2016, che esclude i prelevamenti sotto soglia. Ma tale previsione, secondo la giurisprudenza richiamata, ha natura sostanziale e non retroattiva: agli accertamenti anteriori si applica il testo previgente, in cui l’onere di indicare il beneficiario gravava sul contribuente anche per le somme sotto soglia. L’error iuris è rilevabile d’ufficio, non operando il principio di non contestazione sulla qualificazione giuridica dei fatti.

Quanto ai versamenti, la Corte ribadisce che la presunzione legale non necessita dei requisiti dell’art. 2729 cod. civ. e può essere vinta solo con prova contraria riferita specificamente a ogni operazione. La Commissione regionale aveva giustificato in modo apodittico un importo complessivo, senza indicare i singoli versamenti e la loro corrispondenza con le somme riversate: motivazione inammissibile.

Sul ricorso incidentale, la Corte accoglie l’unico motivo. La Commissione aveva affermato la responsabilità solidale del socio e liquidatore senza spiegare quale delle ipotesi dell’art. 36 d.P.R. n. 602/1973 ricorresse e senza accertare i presupposti di legge. La sentenza è cassata con rinvio, anche per le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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