Distanze violazione danno prova presuntiva e spese appello (Cass. civ. Sez. II n. 854 del 13.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di violazione delle distanze legali, il danno non può più ritenersi in re ipsa. La sua esistenza deve essere allegata e provata dall’attore, anche mediante presunzioni semplici, indicando le modalità e le circostanze della lesione da cui desumere la riduzione di fruibilità della proprietà, del suo valore o altri pregiudizi patrimoniali concreti, con salvezza della valutazione equitativa. Il giudice d’appello che riformi, in tutto o in parte, la sentenza di primo grado deve provvedere, anche d’ufficio, a un nuovo regolamento delle spese processuali di primo grado in base all’esito complessivo della lite, poiché la riforma determina la caducazione del capo che le ha liquidate ai sensi dell’art. 336 cod. proc. civ.

Il Fatto

Una società costruttrice era stata condannata in primo grado a manlevare gli acquirenti di due fabbricati confinanti per l’eliminazione delle opere contestate, il risarcimento dei danni e le spese di lite. La vicenda riguardava due immobili, il primo dei quali ancora allo stato grezzo, e investiva l’unicità del progetto edilizio originario e le servitù reciproche richiamate negli atti di provenienza.

La Corte d’Appello di Lecce, Sezione Distaccata di Taranto, accoglieva parzialmente il gravame, escludendo l’addebito della siepe di confine alla costruttrice, riducendo il risarcimento e confermando nel resto la statuizione di primo grado, comprese le spese. La società ha proposto ricorso per cassazione articolando quattro motivi; gli attori hanno resistito con controricorso, mentre gli altri soggetti sono rimasti intimati. Il ricorso è stato definito in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.

La Motivazione della Corte

I primi due motivi investono la liquidazione del danno conseguente all’accertata violazione delle distanze. Nella proposta di definizione il relatore aveva richiamato l’indirizzo del danno in re ipsa e aveva qualificato le censure come inammissibili o manifestamente infondate. La Corte corregge tale impostazione: quel principio non è più attuale, perché di recente è stato superato in applicazione delle pronunce delle Sezioni Unite del 2022 richiamate dal ricorrente.

Il Collegio valorizza l’insegnamento secondo cui, in caso di violazione delle distanze legali, l’esistenza del danno può essere provata attraverso le presunzioni, tenendo conto di fattori utili anche alla valutazione equitativa, da cui si desuma una riduzione di fruibilità della proprietà, del suo valore e di altri elementi che devono essere allegati e provati dall’attore. La domanda risarcitoria onera dunque il danneggiato di indicare le modalità e le circostanze della lesione, così consentendo al giudice di ricorrere alle presunzioni semplici ai sensi degli artt. 2727 e 2729 cod. civ.

Nel caso concreto, però, l’allegazione vi è stata e la Corte d’Appello, sulla base di presunzioni semplici e di un accertamento in fatto non sindacabile in sede di legittimità, ha ritenuto provato il danno. La censura rivolta a dedurre un vizio di motivazione è quindi dichiarata inammissibile: dopo la riforma dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. il sindacato sulla motivazione è consentito solo quando l’anomalia si traduce in motivazione apparente, in contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o in motivazione perplessa e incomprensibile.

Le ulteriori doglianze di violazione degli artt. 115, 116 e 2697 cod. proc. civ. sono parimenti inammissibili: la violazione dell’onere probatorio si configura solo se il giudice abbia attribuito l’onus probandi a una parte diversa, mentre è inammissibile la censura che critichi la mera attribuzione di maggior forza di convincimento ad alcune prove piuttosto che ad altre.

È invece fondato il terzo motivo. La Corte d’Appello aveva ritenuto di non poter sindacare la decisione di primo grado sulla soccombenza. Il Collegio ribadisce che il giudice d’appello, quando riformi in tutto o in parte la sentenza, è tenuto a provvedere anche d’ufficio a un nuovo regolamento delle spese di primo grado, perché la riforma determina la caducazione del relativo capo. La sentenza è pertanto cassata con decisione nel merito ai sensi dell’art. 384 cod. proc. civ., compensando per un terzo anche le spese di primo grado. Il quarto motivo, relativo alle spese, è rigettato, rientrando la soccombenza reciproca nel potere discrezionale del giudice di merito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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