Servitù per destinazione del padre di famiglia: i grafici progettuali non integrano opere visibili e permanenti (Cass. civ. Sez. 2 n. 5227 del 09.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La servitù per destinazione del padre di famiglia si costituisce ope legis solo se, al momento della separazione dei fondi o del frazionamento dell’unico fondo, vi siano opere o segni manifesti ed inequivoci di una situazione oggettiva di subordinazione o di servizio. I grafici progettuali e le planificazioni edilizie, poiché descrivono una mera realizzazione futura, non integrano il requisito delle opere visibili e permanenti. Inoltre, l’ipotesi della servitù a favore di un edificio da costruire, di cui all’art. 1029, secondo comma, cod. civ., ha carattere eccezionale e richiede la sicura individuazione del fondo dominante nell’edificio erigendo.
Il Fatto
La vicenda trae origine dalla donazione, in favore di due germani, di un fondo con fabbricato in corso di costruzione, composto dalle sole strutture portanti. A seguito del completamento dei lavori da parte della donataria, il fratello, nudo proprietario di una porzione, agiva in giudizio lamentando la creazione di servitù di veduta e luci a distanza illegale. Il Tribunale accoglieva la domanda, accertando l’inesistenza di una servitù per destinazione del padre di famiglia, e la Corte d’appello rigettava il gravame. La soccombente ha quindi proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha esaminato congiuntamente i primi due motivi di ricorso, incentrati sulla violazione dell’art. 1062 cod. civ. e sulla mancata considerazione dei grafici progettuali come segni visibili della servitù. I giudici di legittimità hanno chiarito che la servitù per destinazione del padre di famiglia si costituisce solo se, al momento della separazione dei fondi, sussistano opere o segni manifesti ed inequivoci che integrino una situazione di fatto corrispondente al contenuto della servitù. Hanno pertanto ritenuto corretto l’operato della Corte territoriale, che aveva escluso la configurabilità della fattispecie in assenza di opere visibili e permanenti.
Le censure della ricorrente, nel tentativo di equiparare i progetti allegati all’atto di donazione a segni esteriori, sono state ritenute una mera critica alla ricostruzione fattuale operata dal giudice di merito, come tale inammissibile in sede di legittimità. La Corte ha ricordato che la valutazione delle prove è attività riservata al giudice di merito e che il travisamento della prova, per essere censurabile, postula un errore sulla ricognizione del contenuto oggettivo della prova stessa. Nel caso di specie, l’interpretazione della documentazione cartacea è stata ritenuta una scelta ricostruttiva non sindacabile.
Quanto ai motivi riguardanti l’art. 1029 cod. civ. e l’omessa valutazione dell’atto di donazione, la Corte ha dichiarato il terzo motivo inammissibile per carenza di autosufficienza, per il generico richiamo ai motivi di appello. Ha poi precisato che la servitù a favore di un edificio da costruire ha natura eccezionale e richiede l’individuazione analitica del fondo dominante. Nel caso in esame, la semplice mancata dichiarazione contraria dei donanti non può integrare tale ipotesi.
Infine, i motivi concernenti la valutazione della documentazione amministrativa e la richiesta di estensione della consulenza tecnica sono stati rigettati in quanto ripropositivi delle stesse censure già esaminate e perché il diniego di integrazione della CTU rientra nel potere discrezionale del giudice di merito. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente anche ai sensi dell’art. 96, commi 3 e 4, cod. proc. civ., per aver proposto una impugnazione manifestamente infondata.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.