La nullità dell’atto di divisione ereditaria con fabbricati abusivi (Cass. civ. Sez. 2 n. 21743 del 25.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Gli atti di scioglimento della comunione ereditaria sono soggetti alla sanzione della nullità prevista dall’art. 46 d.P.R. n. 380/2001 per gli atti tra vivi che abbiano ad oggetto diritti reali su edifici abusivi, senza alcuna distinzione rispetto allo scioglimento della comunione ordinaria. La regolarità edilizia, essendo posta a presidio dell’interesse pubblico all’ordinato assetto del territorio, deve essere verificata d’ufficio dal giudice in ogni stato e grado. Il giudice del rinvio può disporre una divisione parziale, escludendo il fabbricato abusivo dall’atto di scioglimento per sottrarlo alla nullità.
Il Fatto
Una coerede conveniva in giudizio le altre due coeredi per ottenere, ex art. 2932 c.c., il trasferimento degli immobili assegnati con accordo di mediazione che aveva definito la divisione dell’asse ereditario. L’attrice chiedeva inoltre la condanna al pagamento di un conguaglio e del rimborso di spese di manutenzione. Il Tribunale accoglieva la domanda e la Corte d’appello confermava la decisione, rigettando le doglianze delle convenute, tra cui la richiesta di porre a carico della comunione i costi di regolarizzazione dei manufatti abusivi insistenti sul lotto assegnato. Le coeredi soccombenti proponevano ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina il quinto motivo, con cui le ricorrenti censuravano la sentenza per aver escluso dall’atto di divisione i manufatti abusivi insistenti sui terreni e per aver errato nell’applicazione della disciplina edilizia. Il provvedimento impugnato aveva citato le Sezioni Unite n. 8230 del 2019, che però si era limitata a ribadire l’esclusione degli atti mortis causa dalla comminatoria di nullità, mentre nel caso in esame si verteva su un atto inter vivos.
La Suprema Corte richiama il principio espresso dalle Sezioni Unite n. 25021 del 07.10.2019, secondo cui gli atti di scioglimento della comunione ereditaria sono soggetti alla nullità di cui all’art. 46, comma 1, d.P.R. n. 380/2001 e all’art. 40, comma 2, l. n. 47/1985 quando abbiano ad oggetto edifici abusivi. L’inclusione è coerente con la ratio legis di contrastare gli abusi edilizi mediante sanzioni che colpiscano la negoziabilità dell’immobile, senza che rilevi la circostanza che lo scioglimento riguardi una comunione ereditaria.
La Corte rammenta che la sentenza di trasferimento coattivo ex art. 2932 c.c. non può essere emanata in assenza della dichiarazione sugli estremi della concessione edilizia, che costituisce requisito a pena di nullità. La carenza di tale documentazione è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, con la conseguenza che il giudice del merito non può disporre lo scioglimento senza osservare le prescrizioni normative. La sentenza impugnata è quindi cassata: il giudice del rinvio dovrà accertare se i beni comprendano manufatti abusivi e valutare la possibilità di una divisione parziale, con esclusione del fabbricato irregolare, anche in assenza del consenso degli altri condividenti.
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Nota della Redazione
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