Redditometro, prova contraria del contribuente su disponibilità e durata delle somme (Cass. civ. Sez. V n. 922 del 14.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento sintetico, il contribuente che deduca la disponibilità di risorse di natura non reddituale è onerato della prova contraria della loro esistenza, entità e durata del possesso, ai sensi dell’art. 38, commi 5 e 6, d.P.R. n. 600 del 1973. Non basta dimostrare la coincidenza temporale tra la disponibilità della somma e il pagamento da cui è dipeso l’incremento patrimoniale. Occorre provare che non vi sia stata soluzione di continuità nella disponibilità della somma dal momento in cui è stata conseguita fino all’esborso. Il giudice di merito che aderisca acriticamente alle conclusioni del primo giudice, senza confrontarsi con le deduzioni difensive, motiva in modo inadeguato.

Il Fatto

Il contribuente era invitato a fornire chiarimenti sugli anni di imposta 2005 e 2006, poiché dall’anagrafe tributaria e da altre fonti emergeva la disponibilità di beni indice di maggiore capacità contributiva. Per il 2006 il reddito era rideterminato in via sintetica in misura superiore al 25% rispetto al dichiarato.

Il contribuente contestava la ricomprensione, nella rideterminazione, di un fondo rustico strumentale all’attività di imprenditore agricolo e deduceva l’esistenza di disponibilità economiche connesse al finanziamento per la realizzazione di un caseificio, erogato a consuntivo negli anni accertati ma realizzato con anticipazioni proprie. Il giudice di primo grado riduceva la ripresa a tassazione valorizzando la strumentalità del fondo, ma confermava nel resto la pretesa. L’appello proposto da entrambe le parti si concludeva con la conferma della decisione.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è affidato a un unico motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, n. 3, cod. proc. civ., per violazione dell’art. 38, commi 5 e 6, d.P.R. n. 600 del 1973. Il contribuente lamentava che non fosse stata ritenuta fornita la prova contraria circa la maggiore disponibilità di fondi, riconducibili al finanziamento del caseificio, giunto a consuntivo dopo la realizzazione con mezzi propri: il contributo, quindi, non andrebbe agganciato alla realizzazione dell’opera, ma qualificato come mera partita di giro restitutoria delle somme anticipate.

La Corte richiama l’orientamento consolidato secondo cui la prova contraria non si esaurisce nella dimostrazione di redditi ulteriori compatibili con gli incrementi patrimoniali, ma richiede anche la prova delle circostanze sintomatiche che ne denotino l’effettivo utilizzo per le spese contestate (Cass. n. 4492 del 2022; Cass. n. 16433 del 2021; Cass. n. 14068 del 2020; Cass. n. 29067 del 2018; Cass. n. 19132 del 2019).

In particolare, il contribuente che deduca risorse di natura non reddituale godute dal proprio nucleo familiare deve provare non solo la disponibilità, ma anche l’entità e la durata del possesso, producendo documenti da cui emergano elementi sintomatici dell’utilizzo per le spese accertate (Cass. n. 16637 del 2020). Non basta la coincidenza temporale tra disponibilità e pagamento: occorre dimostrare l’assenza di soluzione di continuità nella disponibilità della somma fino all’esborso (Cass. n. 7389 del 2018).

La sentenza impugnata dedica a questo punto un solo capoverso, il quinto di pagina quattro, con una formale e acritica adesione alla decisione di primo grado, senza autonoma e logica valutazione e senza confronto con le puntuali deduzioni della parte privata. Il motivo è dunque fondato e il ricorso è accolto: la sentenza è cassata con rinvio al giudice di merito perché riesamini la questione e prenda specifica posizione sulle disponibilità economiche del contribuente negli anni 2005 e 2006.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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