Prescrizione tributaria e rigetto implicito dell’eccezione in appello (Cass. civ. Sez. V n. 12751 del 13.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice di merito che, accogliendo il gravame, superi ogni questione relativa alla sua ammissibilità, ne rigetta implicitamente l’eccezione di inammissibilità, con la conseguenza che non è configurabile il vizio di omessa pronuncia ex art. 112 cod. proc. civ. Il rigetto implicito ricorre quando la pretesa non espressamente esaminata risulti incompatibile con l’impostazione logico-giuridica della decisione, essendo superata dalla soluzione di altra questione che ne presuppone, come antecedente logico, l’irrilevanza o l’infondatezza. L’art. 58 d.lgs. n. 546/1992, come novellato dal d.lgs. n. 220/2023, si applica ai soli giudizi instaurati in primo grado a far data dal 4 gennaio 2024, sicché nei giudizi anteriori resta ammissibile la produzione di nuovi documenti in appello. Il termine di prescrizione decennale dei crediti erariali è interrotto dalla notifica della cartella di pagamento.

Il Fatto

L’agente della riscossione notificava al contribuente, nel giugno 2022, un’intimazione di pagamento relativa a somme portate da quattro cartelle. Il contribuente impugnava l’atto davanti alla Corte di giustizia tributaria di primo grado, deducendo la mancata notifica delle cartelle prodromiche e l’intervenuta prescrizione della pretesa erariale. Il giudice di primo grado, declinata la giurisdizione sui crediti previdenziali, accoglieva il ricorso per prescrizione.

La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania accoglieva l’appello dell’Ufficio. Acclarata la definitività delle cartelle, ritualmente notificate e non impugnate, dichiarava inammissibile l’impugnazione delle stesse con la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, anch’essa ritualmente notificata. Il contribuente ricorreva per cassazione con tre motivi.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo il contribuente lamentava l’omessa pronuncia sulla preliminare eccezione di inammissibilità dell’appello per difetto di specificità. La Corte ricorda che la deduzione del vizio ex art. 112 cod. proc. civ. postula che il giudice di merito sia stato investito di un’eccezione ritualmente e inequivocabilmente formulata e che le istanze siano puntualmente riportate nel ricorso, in ossequio al principio di autosufficienza. Nella specie il ricorrente ha assolto a tale onere, indicando gli atti e allegandoli; la CGT-2, pur dando atto dell’eccezione, ha omesso qualsiasi decisione.

Tale omissione, tuttavia, non integra il vizio denunciato. Alla luce del complessivo tenore della decisione ricorre un rigetto implicito dell’eccezione: i confini tra omessa pronuncia e rigetto implicito sono da tempo tracciati dalla Corte, che ha affermato che la statuizione implicita ricorre quando la pretesa non espressamente esaminata risulti incompatibile con l’impostazione logico-giuridica della pronuncia, essendo superata dalla soluzione di altra questione. La CGT-2, ritenendo fondato il gravame dell’Ufficio, ha implicitamente rigettato ogni questione sulla sua ammissibilità.

Con il secondo motivo il contribuente censurava l’ammissibilità della produzione in appello della documentazione attestante la notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, in violazione della novella dell’art. 58 d.lgs. n. 546/1992 operata dal d.lgs. n. 220/2023. La Corte osserva che tale norma, per espressa disposizione, si applica ai giudizi instaurati in primo grado a far data dal 4 gennaio 2024, come confermato dalla Corte cost. n. 36/2025, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui estendeva la novella ai giudizi di appello introdotti dalla medesima data. Essendo il giudizio introdotto prima, la norma non trova applicazione.

Con il terzo motivo il contribuente deduceva l’errata individuazione dell’atto impugnato e la maturata prescrizione, essendo l’intimazione notificata oltre dieci anni dopo l’ultima cartella. La Corte riconosce che il giudice del gravame, nei motivi della decisione, ha indicato erroneamente quale oggetto dell’impugnazione la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria. Trattasi però di un errore materiale emendabile: dalle circostanze di fatto emerge la rituale notifica delle quattro cartelle, la natura erariale delle pretese e la notifica della comunicazione preventiva entro il termine decennale dalla prima cartella. Non risulta, quindi, maturata la prescrizione. La motivazione va emendata con l’esclusione di ogni riferimento alla comunicazione preventiva quale atto impugnato, mentre il decisum va confermato. Il ricorso è integralmente rigettato, con condanna alle spese e obbligo di versamento del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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