Giudizio di rinvio e limiti del sindacato sulla motivazione tributaria (Cass. civ. Sez. V n. 18319 del 04.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di giudizio di rinvio, la struttura chiusa del procedimento comporta che il giudice del rinvio sia vincolato alle statuizioni di diritto della pronuncia rescindente e non possa prendere in considerazione l’evoluzione della giurisprudenza di legittimità intervenuta successivamente, salva la rilevanza dello ius superveniens che abbia abrogato la disciplina posta a base del principio enunciato. In materia di accertamenti fiscali fondati su indagini bancarie, una volta affermata in sede di legittimità la sussistenza della presunzione legale di cui agli artt. 32, comma 1, n. 2, del d.P.R. n. 600/1973 e 51, comma 2, n. 2, del d.P.R. n. 633/1972, il thema decidendum del rinvio si concentra sulla sola prova contraria del contribuente, che deve essere analitica. Il vizio di motivazione apparente ricorre solo quando la sentenza, pur graficamente esistente, non renda percepibile il fondamento della decisione, restando estranea al sindacato di legittimità ogni censura di mera insufficienza.

Il Fatto

L’Agenzia delle entrate notificava a una società di capitali un avviso di accertamento con cui recuperava a tassazione, ai fini IRES e IVA per il 2006, maggiori ricavi non dichiarati, sulla base degli esiti di indagini finanziarie sui conti correnti intestati al padre convivente dell’amministratore e socio di maggioranza. La società impugnava l’atto; la CTP accoglieva il ricorso, ma la CTR rigettava l’appello dell’Ufficio, ritenendo incombente sull’Amministrazione l’onere di provare la riferibilità sostanziale dei conti al contribuente.

Investita la questione, questa Corte con ordinanza n. 22224 del 2018 accoglieva il primo motivo dell’Ufficio, affermando che le presunzioni operano anche per i conti intestati a soci e congiunti in presenza di elementi sintomatici, e rinviava alla CTR per la verifica della prova contraria. In sede di rinvio la CTR accoglieva l’appello erariale, ravvisando la mancata prova analitica della correlazione tra movimentazioni e dichiarazioni. Avverso tale decisione la società proponeva ricorso per cassazione con quattro motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo, con cui si deduceva la violazione dell’art. 394 cod. proc. civ. per avere la CTR applicato solo uno dei due principi di diritto dell’ordinanza di rinvio, e’ infondato. La Corte ribadisce che in ipotesi di cassazione con rinvio il giudice del rinvio e’ vincolato alle statuizioni della pronuncia rescindente, non potendo valorizzare l’evoluzione successiva della giurisprudenza (Cass. n. 26545 del 2024), salva la rilevanza dello ius superveniens abrogativo (Cass. n. 34382 del 2024). Nella specie la CTR ha correttamente verificato la prova contraria, che la giurisprudenza esige analitica, senza incorrere in alcuna violazione. Il motivo e’ inoltre inammissibile per genericita’, non avendo la ricorrente indicato gli elementi istruttori asseritamente obliterati.

Il secondo motivo, incentrato sulla motivazione apparente ex art. 132, comma secondo, n. 4, cod. proc. civ., e’ infondato. Richiamando Cass. Sez. Un. n. 8053 del 2014 e Cass. n. 7090 del 2022, la Corte ricorda che, dopo la riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. operata dall’art. 54 del d.l. n. 83/2012, il sindacato di legittimita’ sulla motivazione e’ circoscritto al “minimo costituzionale”. Il vizio e’ denunciabile solo se la motivazione e’ totalmente mancante, meramente apparente, perplessa ed obiettivamente incomprensibile, restando esclusa ogni censura di mera insufficienza. Nel caso di specie la valutazione demandata alla CTR riguardava la prova contraria, non quella indiziaria dell’Ufficio: la sentenza, per quanto sintetica, disvela l’iter logico-giuridico seguito.

Il terzo motivo e’ in parte inammissibile e in parte infondato. Quanto alla lamentata assenza del presupposto della societa’ a ristretta base, la relativa conclusione proveniva dalla stessa ordinanza di rinvio, con la conseguenza che la CTR non poteva opinare diversamente senza violare i limiti del giudizio di rinvio. Quanto invece alla pretesa nuova valutazione del compendio probatorio, il motivo e’ inammissibile perche’ mira a un riesame di merito non consentito in cassazione.

Il quarto motivo, prospettante l’omesso esame circa un fatto decisivo oggetto di discussione ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., e’ infondato. La Corte, richiamando Cass. Sez. Un. n. 37406 del 2022, precisa che e’ censurabile solo l’omesso esame di un fatto storico controverso, decisivo e oggetto di discussione, non la sufficienza del ragionamento. Il fatto storico rilevante e’ stato considerato dalla CTR; gli altri elementi risultano non decisivi, cosi’ che la loro mancata valutazione non avrebbe condotto a una diversa decisione. Il ricorso e’ quindi integralmente rigettato, con condanna alle spese e applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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