Spese di lite: compenso fase istruttoria dovuto e minimi tariffari inderogabili (Cass. civ. Sez. III n. 1052 del 16.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il compenso per la fase istruttoria del giudizio è dovuto, almeno nella misura minima prevista dai parametri, quando risulti svolta l’attività di esame della documentazione prodotta dalla controparte, espressamente ricompresa nel catalogo delle attività della fase medesima di cui all’art. 4, comma 5, lett. c), del D.M. n. 55 del 2014. In tema di spese legali, in assenza di diversa convenzione tra le parti, il giudice che liquidi i compensi in base ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 37/2018, non può scendere al di sotto dei valori minimi, perché gli stessi hanno carattere inderogabile, restando esclusa ogni deroga fondata su motivazione. La violazione di tali regole integra vizio di falsa applicazione delle disposizioni tariffarie e impone la cassazione con rinvio per una nuova liquidazione.
Il Fatto
La ricorrente aveva proposto opposizione all’esecuzione avverso ruoli esattoriali e cartelle di pagamento emesse per crediti iscritti a ruolo da un ente locale e derivanti da sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada. Il Giudice di Pace di Roma aveva accolto l’opposizione, dichiarando l’insussistenza del diritto dell’ente impositore a procedere esecutivamente per omessa notifica delle cartelle, e aveva condannato al pagamento delle spese di lite la sola società di riscossione.
La decisione era stata impugnata dall’opponente vittoriosa con appello limitato al solo capo relativo alla liquidazione delle spese. Il Tribunale di Roma aveva confermato il provvedimento di primo grado su tale capo, ed è avverso questa decisione che la ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo.
La Motivazione della Corte
Il motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 4 del D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M. n. 37/2018, e delle tabelle parametrali allegate, nonché degli artt. 91, 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ.. La ricorrente censura il mancato riconoscimento del compenso per la fase istruttoria e l’omesso rispetto dell’inderogabilità dei minimi tariffari applicabili ratione temporis.
La Corte ritiene il ricorso fondato. Osserva che non è conforme alle previsioni normative applicabili il mancato riconoscimento del compenso dovuto per la fase istruttoria del giudizio di primo grado, almeno nella misura minima. Il Collegio richiama il proprio consolidato orientamento secondo cui tale compenso è dovuto quando risulti svolta, come nella specie, almeno l’attività di esame della documentazione prodotta dalla controparte, attività espressamente compresa nel catalogo di cui al richiamato art. 4, comma 5, lett. c). Vengono citati, in termini, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 6914 dell’8/03/2023, che a sua volta richiama Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 21743 del 27/08/2019 e Cass., Sez. 6-2, Ordinanza n. 4698 del 18/02/2019.
Quanto al secondo profilo, la Corte esclude che l’affermazione del tribunale — secondo cui sarebbe comunque possibile derogare ai limiti minimi dei parametri sulla base di adeguata motivazione — sia conforme all’indirizzo formatosi sulle nuove disposizioni introdotte dal D.M. n. 37/2018. Richiama il principio secondo cui, in tema di spese legali, in assenza di diversa convenzione tra le parti, il giudice che liquidi i compensi in base ai parametri del D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 37/2018, non può scendere al di sotto dei valori minimi, in quanto aventi carattere inderogabile, richiamando Cass., Sez. 2, Sentenza n. 9815 del 13/04/2023 e, in senso conforme, Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 29184 del 20/10/2023.
Ne deriva la cassazione della decisione impugnata, con rinvio al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato, perché provveda a una nuova liquidazione delle spese dell’intero giudizio sulla base dei principi esposti, oltre che alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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