La distribuzione all’ingrosso da parte del farmacista richiede l’uso esclusivo del relativo codice (Cass. civ. Sez. 2 n. 11147 del 25.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il farmacista titolare di farmacia, autorizzato anche alla distribuzione all’ingrosso di medicinali ai sensi dell’art. 100, comma 1-bis, d.lgs. n. 219/2006, deve comunque operare nel rispetto delle disposizioni del Titolo VII del medesimo decreto. I medicinali acquistati utilizzando il codice univoco di identificazione ottenuto per la rivendita al dettaglio possono essere venduti soltanto al pubblico degli utilizzatori finali e non anche a distributori all’ingrosso, né possono essere oggetto di trasferimento interno verso il magazzino destinato alla vendita all’ingrosso. La violazione di tale regola integra l’illecito amministrativo di cui all’art. 148, comma 13, d.lgs. n. 219/2006, senza che rilevi la tracciabilità delle successive movimentazioni.

Il Fatto

Il titolare di una farmacia, autorizzato anche alla distribuzione all’ingrosso di medicinali per conto della propria società, aveva acquistato farmaci destinati alla commercializzazione all’ingrosso utilizzando il codice univoco riferito all’attività di vendita al dettaglio. I medicinali venivano inizialmente stoccati nel magazzino della farmacia e poi trasferiti nel distinto magazzino adibito alla distribuzione all’ingrosso.

A seguito dei verbali di contestazione elevati dal NAS, l’ASL aveva ingiunto il pagamento di numerose sanzioni amministrative per violazione dell’art. 100, comma 1, d.lgs. n. 219/2006. Il Tribunale aveva rideterminato l’importo delle sanzioni, rigettando nel resto l’opposizione; la Corte d’appello aveva confermato la decisione, con conseguente ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Cassazione ha esaminato congiuntamente i tre motivi di ricorso, tutti incentrati sulla contestata violazione delle norme del Codice del Farmaco. I ricorrenti sostenevano che il trasferimento interno tra magazzini appartenenti al medesimo soggetto, autorizzato a entrambe le attività, non integrasse un’attività di distribuzione all’ingrosso svolta fuori dai limiti consentiti, essendo la fattispecie riconducibile alla sanzione penale di cui all’art. 147, comma 4, d.lgs. n. 219/2006 e non a quella amministrativa dell’art. 148, comma 13.

La Corte ha innanzitutto chiarito il rapporto tra le due disposizioni sanzionatorie. L’art. 148, comma 13 colpisce chiunque violi le disposizioni del Titolo VII diverse da quelle previste dal comma 4 dell’art. 147: la norma non reca la clausola di riserva penale ma specifica di sanzionare condotte diverse da quelle di rilevanza penale, senza che si ponga nella specie alcun profilo di compatibilità con il divieto di ne bis in idem.

Nel merito, la Corte ha valorizzato il disposto dell’art. 100, comma 1-bis, d.lgs. n. 219/2006, che ammette il farmacista alla distribuzione all’ingrosso ma sempre nel rispetto delle disposizioni del Titolo VII, tra cui gli obblighi di approvvigionamento disciplinati dall’art. 104. La richiesta di codici differenti per le distinte attività risponde all’esigenza di garantire la tracciabilità dei farmaci ed evitare fenomeni distorsivi della concorrenza e vendite su mercati paralleli, anche nel caso di trasferimenti tra magazzini del medesimo farmacista, come già ritenuto dal Consiglio di Stato (Sez. III, n. 5486 del 2018).

Tale interpretazione è stata ritenuta conforme alla giurisprudenza della Corte di giustizia UE, sia nella sentenza del 28 giugno 2012 (causa C-7/11) sia in quella del 21 settembre 2023 (causa C-47/22), secondo cui il grossista non può procurarsi medicinali da soggetti autorizzati solo alla vendita al pubblico. La Corte ha pertanto rigettato il ricorso, confermando che l’approvvigionamento mediante il codice di farmacia di medicinali destinati alla rivendita all’ingrosso costituisce un’attività di distribuzione all’ingrosso fuori dai limiti consentiti, sanzionata ai sensi dell’art. 148, comma 13.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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