La riassunzione dopo la rimessione alle Sezioni Unite decorre dalla comunicazione di cancelleria (Cass. civ. Sez. 2 n. 14896 del 18.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel caso di sospensione obbligatoria del processo a seguito di trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, il dies a quo del termine perentorio per la riassunzione del giudizio coincide con la comunicazione, ad opera della cancelleria del giudice che ha disposto la sospensione, della pronuncia che ha definito la questione di legittimità costituzionale. La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della pronuncia, ai sensi dell’art. 21 d.P.R. n. 1092/1985 e dell’art. 12 d.P.R. n. 217/1986, non è idonea a surrogare la comunicazione, non assicurando la conoscenza legale della decisione. L’inserimento del provvedimento nel fascicolo telematico non è equipollente alla comunicazione, poiché non consente di determinare con certezza il momento in cui la parte ne abbia avuto conoscenza. L’eventuale inerzia della cancelleria non può tradursi in un pregiudizio per la parte che non abbia avuto conoscenza legale della cessazione della causa di sospensione.

Il Fatto

Due componenti del collegio sindacale di un istituto di credito proponevano opposizione avverso la delibera con cui era stata loro applicata una sanzione pecuniaria per violazioni del TUF in materia di prospetto informativo. La corte d’appello, ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 195, comma settimo, TUF, sospendeva il giudizio e rimetteva gli atti alla Corte costituzionale. Quest’ultima, con ordinanza del 2017, disponeva la restituzione degli atti, ritenendo la questione superata a seguito di intervenute modifiche normative.

A distanza di circa due anni, gli opponenti depositavano istanza di riassunzione del giudizio sospeso. La corte distrettuale dichiarava l’istanza tardiva, ritenendo che il termine per la riassunzione fosse decorso dalla pubblicazione della pronuncia della Consulta nella Gazzetta Ufficiale o, al più tardi, dal suo inserimento nel fascicolo telematico. Avverso tale decisione proponevano ricorso per cassazione gli opponenti.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i tre motivi di ricorso, tutti ritenuti fondati. Il principio affermato è che, in caso di sospensione necessaria del giudizio per la rimessione degli atti alla Corte costituzionale, il termine per la riassunzione decorre esclusivamente dalla comunicazione di cancelleria della pronuncia che ha definito il giudizio incidentale, ai sensi dell’art. 267 cod. proc. civ. nel testo risultante dalla declaratoria di parziale incostituzionalità.

La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, pur essendo prevista per le pronunce della Corte costituzionale, non è in grado di assicurare la conoscenza legale della decisione da parte dei soggetti interessati alla prosecuzione del giudizio. La Corte ha precisato che non è difforme da tale indirizzo la pronuncia n. 7580/2013, che aveva ancorato la decorrenza alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, in quanto riguardava un’ipotesi di sospensione facoltativa (la cosiddetta sospensione anomala), caratterizzata da un regime differenziato.

Quanto al deposito nel fascicolo informatico, la Corte ha escluso che esso sia equiparabile alla comunicazione, non potendosi determinare con certezza il momento in cui la parte, tramite il proprio difensore, ne abbia avuto conoscenza. La certezza del momento di decorrenza del termine perentorio è invece l’obiettivo della disciplina delle comunicazioni telematiche, che individua puntualmente il momento in cui l’atto si considera comunicato. La sola conoscenza di fatto del provvedimento non comunicato, secondo la Corte, non è equipollente alla comunicazione, ove questa serva a individuare il momento iniziale per la decorrenza di un termine perentorio. In mancanza di comunicazione, il termine non aveva iniziato a decorrere e l’istanza di riassunzione non poteva considerarsi tardiva.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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