Opposizione all’esecuzione e domanda riconvenzionale radicano la competenza del tribunale (Cass. civ. Sez. III n. 1058 del 16.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di opposizione all’esecuzione, la domanda con cui il creditore opposto chiede l’accertamento di un proprio controcredito, di importo superiore alla soglia di competenza del giudice di pace, integra una domanda riconvenzionale e non una mera difesa. Essa è idonea a radicare la competenza per valore del tribunale, dovendosi combinare il criterio dell’art. 17 c.p.c. in tema di esecuzione forzata con la regola generale dell’art. 10, comma 2, cod. proc. civ. sul cumulo delle domande proposte nel medesimo processo contro lo stesso soggetto. La preclusione di cui all’art. 38 cod. proc. civ. riguarda il rilievo d’ufficio della questione di competenza, non la sua effettiva decisione: una volta sollevata tempestivamente la questione, il giudice può decidere anche dopo la precisazione delle conclusioni.
Il Fatto
Nel corso di un procedimento esecutivo per espropriazione di crediti, la società debitrice ha proposto opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 cod. proc. civ., contestando l’azione dei creditori. Sospesa l’esecuzione ai sensi dell’art. 624 cod. proc. civ., il giudizio di merito è stato introdotto dai creditori opposti. Nel giudizio è intervenuta anche una creditrice che ha chiesto l’accertamento di un proprio controcredito di importo superiore a quello eccepito in compensazione dalla banca.
Il Tribunale di Roma ha dichiarato la propria incompetenza per valore, ritenendo competente il giudice di pace. I creditori hanno proposto ricorso per regolamento di competenza, chiedendo che fosse affermata la competenza del tribunale.
La Motivazione della Corte
I ricorrenti hanno dedotto l’inammissibilità della pronuncia sull’eccezione di incompetenza, perché intervenuta non alla prima udienza ma dopo il rinvio per la precisazione delle conclusioni. La Corte respinge l’assunto: la preclusione dell’art. 38 cod. proc. civ. attiene al rilievo d’ufficio della questione in mancanza di eccezione di parte, non alla sua decisione. Il giudice istruttore aveva rilevato d’ufficio la questione di competenza per valore già alla prima udienza, rimettendone la decisione all’esito dell’integrazione del contraddittorio; non si è dunque verificata alcuna preclusione.
Nel merito, il tribunale aveva qualificato la richiesta di accertamento del controcredito come semplice difesa volta a paralizzare l’eccezione di compensazione della banca. La Corte dissente. La domanda del creditore opposto, quale risulta dal tenore testuale dell’atto, ha ad oggetto l’accertamento di un proprio controcredito rispetto a quello dedotto in via di eccezione dalla banca: essa integra pertanto una domanda riconvenzionale, benché formulata in termini non del tutto chiari.
Poiché il credito dedotto è di valore superiore alla soglia del giudice di pace, la domanda è idonea a radicare la competenza del tribunale. Il criterio dell’art. 17 cod. proc. civ. attiene alla competenza per valore in tema di esecuzione forzata e non configura un’ipotesi di competenza per materia o funzionale: la sua applicazione non sfugge alla combinazione con la regola dell’art. 10, comma 2, cod. proc. civ. sul cumulo di domande. La Corte richiama, sul punto, la propria ordinanza n. 30581 del 27.11.2024.
Neppure l’eventuale pretestuosità della domanda accessoria, di norma consentita al creditore convenuto in opposizione esecutiva, potrebbe privare il giudice adito della potestà di esaminarla; e persino in caso di nullità dell’atto ai sensi dell’art. 164 cod. proc. civ., sarebbe comunque il giudice adito a poterla rilevare per consentirne la sanatoria. La Corte dichiara quindi la competenza del Tribunale di Roma, davanti al quale la causa va riassunta nel termine di legge. Le spese sono compensate, oltre il testo dell’art. 92, comma secondo, cod. proc. civ., in base ai criteri indicati dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 77 del 07.03.2018.
Nota della Redazione
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