La transazione che ridefinisce un patto parasociale attrae la competenza della Sezione specializzata (Cass. civ. n. 2335 del 25.01.2023)
Principi di diritto (Massima)
La decisione che declina la competenza per materia in favore della Sezione specializzata in materia di impresa, ancorché statuisca anche su questioni di rito o di merito in via strumentale, conserva natura di pronuncia sulla competenza ed è impugnabile esclusivamente con il regolamento necessario di competenza. Rientra nella nozione di patto parasociale, ai fini della competenza della Sezione specializzata, ogni accordo con cui i soci attuano un regolamento dei rapporti, non vincolante nei confronti della società, difforme o complementare rispetto allo statuto; la nozione è più ampia di quella di cui all’art. 2341-bis c.c. e all’art. 122 TUF, includendo i patti c.d. atipici. La transazione, quale tipo contrattuale, non preclude la configurabilità di un accordo parasociale, dovendosi avere riguardo alla causa concreta e non allo schema tipico utilizzato; la qualificazione di un accordo come transazione non esclude che lo stesso realizzi una regolazione di rapporti parasociale, complementare a quella statutaria, e quindi la competenza per materia del giudice specializzato.
Il Fatto
Una società, in seguito dichiarata fallita, aveva stipulato con un istituto di credito un patto parasociale in forza del quale, in caso di esercizio del diritto di disdetta da parte della banca, la prima sarebbe stata obbligata ad acquisire le partecipazioni detenute dalla seconda. A fronte dell’esercizio della disdetta e del commissariamento della società, le parti avevano raggiunto una transazione che, riconosciuta la validità del patto, riduceva il corrispettivo della cessione e prevedeva il trasferimento di azioni vincolate a garanzia, con attribuzione alla banca della qualità di mandataria per l’incasso dei dividendi.
Il Fallimento aveva ottenuto decreto ingiuntivo per la riconsegna delle azioni e il pagamento dei dividendi; la banca aveva opposto il provvedimento, contestando l’insussistenza del credito e deducendo la natura di garanzia reale dell’accordo. Il Tribunale di Spoleto, rigettata l’eccezione di inammissibilità dell’opposizione, aveva rilevato d’ufficio la propria incompetenza per materia in favore della Sezione specializzata in materia di impresa, revocando il decreto ingiuntivo. Il Fallimento ha proposto regolamento necessario di competenza, negando la riconducibilità della transazione alla fattispecie di patto parasociale.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente affermato l’ammissibilità del ricorso per regolamento necessario di competenza, rilevando che la sentenza non perde natura di pronuncia sulla competenza quando il giudice esamini anche questioni di rito o di merito, purché l’estensione sia strumentale alla soluzione della questione sulla competenza o emetta statuizioni consequenziali come quelle sulle spese o sulla revoca del decreto ingiuntivo. Ha inoltre precisato che la relazione tra la Sezione ordinaria e la Sezione specializzata in materia di impresa costituisce questione di competenza in senso proprio solo quando le due sezioni non appartengano allo stesso ufficio giudiziario, come nel caso di specie, in cui il Tribunale di Spoleto era privo di Sezione specializzata.
Nel merito, la Corte ha osservato che la nozione di accordo parasociale rilevante ai fini della competenza, di cui all’art. 3, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 168/2003, è più ampia di quella codicistica e del TUF, comprendendo anche i patti c.d. atipici, ossia tutti gli accordi con cui i soci attuano un regolamento dei rapporti complementare o difforme rispetto allo statuto. Ha quindi ritenuto che la transazione del 2014 integrasse un patto parasociale atipico, poiché con essa le parti avevano ridefinito obblighi e diritti già regolati dal precedente accordo del 2010, stabilendo un regolamento complementare a quello statutario e incidendo sulla stabilizzazione degli assetti proprietari tramite limiti al trasferimento delle partecipazioni.
La Corte ha infine escluso che la natura transattiva dell’accordo potesse escluderne la qualificazione come patto parasociale, osservando che l’argomento basato sul tipo contrattuale “prova troppo”, dovendosi invece avere riguardo alla causa concreta perseguita dalle parti. Lo strumento transattivo può pertanto essere legittimamente utilizzato in funzione di un regolamento di rapporti di carattere parasociale, con conseguente conferma della competenza della Sezione specializzata in materia di impresa. Il ricorso è stato rigettato con declaratoria della competenza del Tribunale di Perugia, Sezione specializzata in materia di proprietà industriale ed intellettuale.
Nota della Redazione
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