Deposito cartaceo dell’originale dell’appello e processo telematico (Cass. civ. Sez. II n. 1093 del 16.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il deposito dell’originale dell’atto di appello in forma cartacea, effettuato dall’appellante che si sia legittimamente costituito con il deposito della copia notificata (cd. velina), non costituisce atto processuale diverso e successivo alla costituzione, ma si integra con essa. All’appellante già costituito non si applica, pertanto, l’obbligo di deposito telematico previsto dall’art. 16-bis, comma 9-ter, d.l. n. 179/2012, che riguarda gli atti e i documenti delle parti già costituite e non può retroattivamente imporsi su attività processuali anteriori. La costituzione con deposito della copia in luogo dell’originale non determina l’improcedibilità dell’appello ai sensi dell’art. 348, comma 1, cod. proc. civ., ma integra una nullità per inosservanza delle forme indicate dall’art. 165 cod. proc. civ., sanabile per il raggiungimento dello scopo.
Il Fatto
La società ricorrente aveva fornito merce e materiale edile all’ente intimato, ottenendo un decreto ingiuntivo per oltre centoquarantamila euro a fronte di quattordici fatture non pagate. In sede di opposizione il Tribunale revocò il decreto e condannò l’opponente al pagamento di una somma inferiore. La Corte d’appello, accogliendo l’impugnazione dell’ente, rigettò la domanda della società fornitrice.
Secondo il giudice del gravame, il primo giudice aveva omesso di rilevare d’ufficio la decadenza processuale dell’attrice, che aveva tardivamente prodotto una pluralità di documenti, e aveva errato nel porli a fondamento della decisione; i soli documenti tempestivamente prodotti non provavano il credito azionato. La società propone ricorso per cassazione con tre motivi. L’ente intimato non si è costituito.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo la ricorrente aveva sostenuto che l’atto di appello doveva essere dichiarato improcedibile, perché depositato in forma cartacea e con la sola velina, e non in via telematica prima dell’udienza. Poiché la velina vale di per sé ad attuare la costituzione, ogni atto successivo avrebbe dovuto seguire le forme telematiche, con la conseguenza che l’udienza si era conclusa senza il rituale adempimento imposto a pena dell’art. 348 cod. proc. civ.
La doglianza è infondata. Il Collegio richiama il testo dell’art. 16-bis, comma 9-ter, d.l. n. 179/2012, convertito con modificazioni nella legge n. 221/2012 e introdotto dal d.l. n. 90/2014. La norma, a decorrere dal 30 giugno 2015, impone il deposito telematico degli atti e dei documenti delle parti precedentemente costituite nei giudizi d’appello. Si tratta di un obbligo che anticipa l’operatività del processo telematico per i depositi successivi alla costituzione, senza poter riguardare gli atti di costituzione già effettuati in forma cartacea al tempo vigente.
L’appellante, come la stessa ricorrente riconosce, si era legittimamente costituita in forma cartacea. Il successivo deposito dell’originale non rappresenta un atto o un documento diverso e successivo alla costituzione, ma si integra con essa. Una lettura contraria, oltre a contrastare con il dato letterale della norma, estenderebbe irragionevolmente le nuove modalità ad attività processuali anteriori e imporrebbe un modello ingiustificatamente ibrido.
Con il secondo motivo la ricorrente censurava il deposito dell’originale avvenuto solo alla seconda udienza, dopo il rinvio disposto ai sensi dell’art. 348 cod. proc. civ. Il motivo è infondato. Il Collegio dà continuità al principio per cui la costituzione con la copia in luogo dell’originale non determina l’improcedibilità del gravame, ma una nullità per inosservanza delle forme dell’art. 165 cod. proc. civ., sanabile per il raggiungimento dello scopo, richiamando Sez. II n. 8951 del 30/03/2023, Rv. 667514. Nel caso concreto l’appellato, regolarmente costituitosi, si era difeso nel merito e gli appellanti avevano depositato l’originale conformemente all’invito del giudice, esaurendo le verifiche di cui all’art. 350, comma 3, cod. proc. civ.
Il terzo motivo è altresì infondato. L’art. 345, comma 3, cod. proc. civ., nel testo all’epoca vigente, subordina l’ammissibilità della produzione tardiva in appello alla prova che la parte non abbia potuto provvedere tempestivamente in primo grado per causa a essa non imputabile. Tale causa non risulta neppure allegata, né provata, sicché il giudice d’appello non avrebbe potuto sanare d’ufficio una produzione ab origine inammissibile. Il ricorso è rigettato; non vi è statuizione sulle spese per la mancata costituzione della controparte.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.