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Ricorso con motivi palesemente inammissibili: scatta la condanna per abuso del processo (Cass. civ. Sez. III n. 2354 del 04.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di cassazione, la proposizione di un ricorso fondato su motivi palesemente inammissibili (perché chiedono un riesame del merito, non si confrontano con la decisione impugnata o ripropongono questioni già decise con sentenza passata in giudicato) costituisce condotta oggettivamente valutabile come abuso del processo e giustifica la condanna del soccombente, ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c., al pagamento di una somma equitativamente determinata in favore della controparte: si tratta di una sanzione di carattere pubblicistico che non richiede l’accertamento del dolo o della colpa, ma solo della condotta processualmente abusiva. (Rv. 677802-01, conforme a Cass. n. 22208/2021)

Il Fatto

Nel 2013 il proprietario di un fondo rustico con annesso fabbricato, alle porte di Roma, chiedeva al Tribunale la risoluzione del comodato con cui, nel 2008, aveva concesso alla figlia e al genero i vani del piano terra, riservando per sé il piano superiore; lamentava che gli occupanti gli impedivano l’uso del primo piano e avevano sostituito la serratura. I convenuti eccepivano il difetto di legittimazione del padre e invocavano l’usucapione.

Il Tribunale di Roma accoglieva la domanda. La Corte d’appello riformava, dichiarando nullo il comodato orale e inefficace la registrazione tardiva; la Cassazione, con la sentenza n. 16742/2021, cassava quella pronuncia, qualificando l’azione come personale di restituzione, che prescinde dalla prova della proprietà, e riconoscendo effetto sanante retroattivo alla registrazione. Nel frattempo il comodante decedeva e la causa era riassunta dagli altri figli, eredi testamentari. La Corte d’appello, in sede di rinvio, riteneva provato un comodato precario sorto nel 2008 e ordinava il rilascio. La comodataria ricorreva con quattro motivi: testimonianze rese da soggetti poi divenuti parti; nullità dell’acquisto del padre; mancanza di prova del comodato e insanabilità della registrazione, con richiesta di rimessione alle Sezioni Unite; estinzione per confusione, essendo essa stessa coerede.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso inammissibile; stante l’esito, prescinde dalla verifica del contraddittorio verso il litisconsorte intimato (Sez. Un. n. 6826/2010). Il primo motivo non si confronta con la sentenza impugnata, che aveva rilevato come i figli del comodante, sentiti come testi nel 2014, non fossero parti, qualità acquisita solo nel 2020; la decisione poggiava anche su prove documentali, e la censura sull’attendibilità dei testi chiede un riesame del merito. La registrazione tardiva è coperta da res iudicata per effetto di Cass. n. 16742/2021.

Anche il secondo e il terzo motivo urtano contro quella sentenza: l’azione personale del comodante non richiede la prova della proprietà, sicché la pretesa nullità dell’acquisto è irrilevante; la richiesta di rivalutare la prova del comodato e di rimettere alle Sezioni Unite l’effetto sanante tratta la Cassazione come un terzo grado di merito. Il quarto motivo, sulla confusione tra creditore e debitore, è un inammissibile novum, oltre che infondato, perché il comodato è cessato nel 2011, prima del decesso.

La palese inammissibilità di tutti i motivi è per la Corte sufficiente a qualificare l’impugnazione come temeraria ex art. 96, comma 3, c.p.c. Richiamando i propri precedenti (Cass. n. 38528/2021, n. 22208/2021, n. 19285/2016, n. 5725/2019, n. 33324/2024), ricorda che un ricorso basato su motivi manifestamente incoerenti con la sentenza impugnata o su una mera richiesta di rivalutazione del merito è incompatibile con il diritto di accesso alla giustizia (art. 6 CEDU) letto insieme alla ragionevole durata del processo: è abuso del processo, sanzionabile con una somma equitativa a prescindere da dolo o colpa.

La ricorrente è condannata alle spese di legittimità (3.000 euro per compensi oltre accessori) e a pagare ulteriori 3.000 euro ai controricorrenti ex art. 96, comma 3, c.p.c.; la Corte dà atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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