Inammissibili i motivi che censurano argomentazioni ad abundantiam o versati in fatto (Cass. civ. Sez. I n. 1118 del 16.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per difetto di interesse, il motivo di ricorso per cassazione che censuri un’argomentazione della sentenza impugnata svolta ad abundantiam, poiché essa, non costituendo ratio decidendi, non spiega alcuna influenza sul dispositivo ed è improduttiva di effetti giuridici. Parimenti inammissibile, per difetto di interesse, è la censura relativa a una singola ragione quando la decisione si fondi su una pluralità di ragioni autonome, ciascuna idonea a sorreggerla, e le altre non siano state impugnate. La valutazione della gravità dell’inadempimento ai fini della risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 1455 cod. civ., costituisce questione di fatto rimessa al prudente apprezzamento del giudice del merito. Nel giudizio di legittimità non sono prospettabili questioni nuove, non trattate nei gradi di merito. Il ricorrente che deduca l’omessa ammissione di prove è tenuto all’onere di autosufficienza del motivo.
Il Fatto
Due società associate avevano conferito apporti a una società associante in forza di contratti di associazione in partecipazione aventi ad oggetto la produzione e la commercializzazione di un film. Dedotta la violazione degli obblighi di documentazione dei costi di produzione e di rendicontazione semestrale, il giudice di primo grado aveva dichiarato la risoluzione del contratto per inadempimento dell’associante, ritenuto di non scarsa importanza, condannandola alla restituzione degli apporti con interessi di mora.
La Corte di appello di Roma aveva respinto il gravame della società associante. Quest’ultima ha proposto ricorso per cassazione affidandosi a quattro motivi, illustrati da memoria e resistiti dalle controricorrenti.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denunciava la mancata ammissione delle prove orali, dirette a dimostrare l’incolpevolezza dell’inadempimento. La Corte lo dichiara inammissibile per difetto di autosufficienza: la ricorrente si è limitata a esternare la doglianza senza indicare il contenuto delle istanze non accolte, sicché il giudice di legittimità non è posto in grado di valutarne la decisività. Il collegio richiama l’orientamento secondo cui il ricorrente deve specificamente indicare le circostanze oggetto di prova e trascriverle (Cass., Sez. VI-III, n. 19985 del 2017).
Il secondo motivo censurava l’affermazione sull’importanza dell’inadempimento e l’esclusione della prova dei solleciti ai distributori. La Corte lo dichiara inammissibile per difetto di interesse: l’affermazione censurata non si identifica con la ratio decidendi, avendo collocazione periferica e funzione meramente rafforzativa del nucleo portante della decisione. Richiama il principio per cui è inammissibile il motivo che censuri un’argomentazione svolta ad abundantiam (Cass., Sez. I, n. 18429 del 2022) e quello secondo cui, in presenza di più ragioni autonome, l’omessa impugnazione di tutte le rationes decidendi rende inammissibili le censure sulle singole ragioni (Cass., Sez. I, n. 18641 del 2017).
Il terzo motivo lamentava la violazione degli artt. 1454 e 1455 cod. civ., contestando l’essenzialità delle condizioni negoziali, asseritamente clausola di mero stile. La Corte lo dichiara inammissibile perché palesemente versato in fatto: la valutazione della gravità dell’inadempimento costituisce questione di fatto rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito (Cass., Sez. VI-II, n. 12182 del 2020).
Il quarto motivo deduceva la violazione dell’art. 2553 cod. civ., per aver la Corte d’appello negato la partecipazione delle associate alle perdite. La Corte lo dichiara inammissibile per novità della questione, non avendo la ricorrente indicato dove essa fosse stata trattata nei gradi di merito. Il giudizio di cassazione ha per oggetto solo la revisione della sentenza in rapporto alla regolarità formale del processo e alle questioni di diritto proposte (Cass., Sez. I, n. 25319 del 2017; Cass., Sez. I, n. 4787 del 2012), con ulteriore vulnus in punto di autosufficienza (Cass., Sez. I, n. 23675 del 2013).
Il ricorso è dunque dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese e raddoppio del contributo unificato, ove dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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