Promotore finanziario e responsabilità solidale dell’intermediario (Cass. 855/2026)
Con l’ordinanza n. 855, depositata il 15 gennaio 2026, la Prima Sezione civile della Corte di cassazione ha esaminato la responsabilità solidale dell’intermediario per l’illecito commesso dal promotore finanziario nell’ambito di un rapporto di consulenza e collocamento.
Questione esaminata
Un investitore aveva stipulato con una società di gestione del risparmio un contratto di consulenza con collocamento in materia di servizi, strumenti e prodotti finanziari. Il promotore, già operante da anni quale consulente della famiglia, gli aveva successivamente proposto l’acquisto di titoli obbligazionari denominati “Eurobond”, presentati come affidabili e caratterizzati da un rendimento particolarmente vantaggioso.
L’investitore aveva consegnato quattro assegni, intestati a soggetti terzi su indicazione del promotore, per complessivi 25.000 euro, ricevendo un certificato obbligazionario poi risultato falso. Il promotore aveva in seguito riconosciuto di avere distratto somme della clientela mediante la proposta di prodotti finanziari inesistenti.
Il Tribunale aveva condannato il promotore, ma aveva escluso la responsabilità dell’intermediario. La Corte d’appello aveva invece ravvisato il nesso di occasionalità necessaria tra l’illecito e le mansioni affidate, affermando la responsabilità solidale della società ai sensi dell’art. 31, comma 3, TUF. L’intermediario ha impugnato tale decisione sostenendo che le modalità anomale dei pagamenti e i rapporti personali del promotore escludessero il collegamento con l’attività istituzionale.
Principio affermato
La consegna di denaro al promotore con modalità difformi da quelle consentite non esclude, da sola, la responsabilità solidale dell’intermediario per l’indebita appropriazione e non costituisce automaticamente un concorso colposo dell’investitore idoneo a ridurre il risarcimento.
Il nesso di occasionalità necessaria sussiste quando l’esercizio delle mansioni abbia reso possibile o agevolato la condotta dannosa, anche se il promotore abbia agito autonomamente, oltre i limiti dell’incarico o in violazione degli ordini ricevuti. Occorre tuttavia che la condotta persegua finalità coerenti con quelle per le quali le mansioni erano state affidate e non scopi esclusivamente personali, del tutto estranei all’interesse del preponente.
Motivazione della Cassazione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. La censura mirava infatti a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle risultanze istruttorie, attività preclusa nel giudizio di legittimità.
La sentenza d’appello aveva accertato che il promotore aveva operato nella cornice delle incombenze affidategli: prima della proposta illecita l’investitore lo aveva conosciuto e frequentato quale promotore della società; le attività lecite e quelle illecite erano temporalmente contigue; la proposta riguardava strumenti presentati come prodotti finanziari e si inseriva nel rapporto di consulenza già esistente. Il collegamento non poteva essere escluso soltanto perché i titoli erano inesistenti o non appartenevano ai prodotti dell’intermediario.
La Cassazione ha inoltre ritenuto irrilevanti, ai fini della censura proposta, l’intestazione degli assegni a terzi, l’impiego di moduli non forniti dalla società e il rapporto fiduciario con la madre dell’investitore. La Corte territoriale aveva già valutato tali elementi e aveva accertato che l’attività professionale del promotore aveva concretamente agevolato l’illecito. L’intermediario non aveva specificamente impugnato la ratio relativa alla contestualità tra attività lecite e fraudolente.
Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna della società ricorrente alle spese del giudizio di cassazione.
Rilevanza pratica
La pronuncia conferma l’ampiezza della tutela dell’investitore nei confronti dell’intermediario. La responsabilità ex art. 31, comma 3, TUF non viene meno automaticamente quando il promotore utilizza modalità irregolari, propone prodotti inesistenti o viola le istruzioni ricevute: ciò che conta è se il ruolo professionale e il rapporto organizzativo abbiano creato o agevolato l’occasione dell’illecito.
Per l’intermediario, la decisione evidenzia la necessità di controlli effettivi sull’attività dei promotori e sui rapporti con la clientela. Per l’investitore, comportamenti imprudenti nelle modalità di pagamento possono assumere rilievo soltanto alla presenza di ulteriori elementi concreti; non bastano, isolatamente, a spezzare il nesso con l’attività del promotore o a ridurre il risarcimento.