Nullità della citazione per petitum incerto e responsabilità solidale ex art 2055 (Cass. civ. Sez. I n. 1116 del 16.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
La nullità della citazione per assoluta incertezza del petitum, sotto il profilo formale del provvedimento richiesto e in quello sostanziale del bene della vita, non è sanata dalla costituzione in giudizio del convenuto, poiché i vizi della editio actionis sono rilevabili d’ufficio e non possono essere colmati dalle difese svolte, né dall’acquisizione documentale successiva. Ove il giudice abbia ordinato l’integrazione e l’attore non vi abbia ottemperato nel termine perentorio, il giudice non dichiara l’estinzione del processo, non essendo prevista dall’art. 307, terzo comma, cod. proc. civ., ma deve pronunciare con sentenza la nullità della citazione. In tema di responsabilità da fatto illecito plurisoggettivo, l’art. 2055 cod. civ. postula l’accertamento di un fatto dannoso unitario: spetta al giudice di merito verificare, con adeguata motivazione, se ricorra un evento unico ovvero fatti autonomi e scindibili produttivi di danni distinti, non essendo necessaria né l’unità di disegno né l’identità o contestualità delle condotte.
Il Fatto
L’Agenzia per le erogazioni in agricoltura conveniva in giudizio sedici soggetti dinanzi al tribunale di Bari, chiedendo il risarcimento dei danni subiti per l’indebita percezione di contributi comunitari da parte di una società olearia. La pretesa si fondava su una sentenza penale di patteggiamento e sulle condotte di emissione e utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti, che avrebbero indotto in errore l’amministrazione.
Il tribunale, con ordinanza, dichiarava la nullità della citazione per incertezza assoluta dell’oggetto e assegnava termine perentorio per l’integrazione. L’attrice non provvedeva, riservandosi di impugnare il provvedimento. Il tribunale, con sentenza, dichiarava nuovamente la nullità della domanda; la Corte d’appello di Bari rigettava il gravame. L’AGEA ha proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina in via preliminare il motivo di motivazione apparente e lo rigetta: la sentenza territoriale enuclea in modo preciso le argomentazioni logiche e giuridiche a sostegno della decisione, non ravvisandosi alcuna contraddittorietà tra il rilievo della costituzione di alcuni convenuti e il riconoscimento del vizio della citazione.
Il giudice di legittimità ribadisce che i vizi riguardanti la editio actionis sono rilevabili d’ufficio e non sono sanati dalla costituzione del convenuto. Questa è inidonea a colmare lacune che compromettono non solo il diritto di difesa, ma anche il potere del giudice di emettere una pronuncia di merito idonea al giudicato; non trovano pertanto applicazione gli artt. 156, terzo comma, e 157 cod. proc. civ..
Quanto al primo motivo, la Corte richiama il consolidato orientamento secondo cui la dichiarazione di nullità postula una valutazione caso per caso: l’oggetto della domanda va identificato dall’insieme delle indicazioni contenute nell’atto e nei documenti allegati, ma deve risultare “assolutamente” incerto. Nel caso concreto, pur avendo l’attrice indicato gli importi complessivi dei contributi per anno, essa aveva affermato che il danno era determinabile solo all’esito dell’istruttoria, rendendo così assolutamente incerto il petitum. Il dato complessivo era inconferente rispetto alla necessità di determinare il pregiudizio riferibile a ciascun convenuto.
Il percorso argomentativo si sofferma poi sul rapporto tra art. 2043 cod. civ. e art. 2055 cod. civ.: l’unicità del fatto dannoso rilevante ai fini della solidarietà va intesa in senso relativo, ma il giudice è tenuto a verificare, motivando, se ricorra un evento unitario ovvero fatti autonomi e scindibili. Nel caso di specie l’attrice non ha offerto alcun elemento idoneo a distinguere le singole condotte, rendendo impossibile l’accertamento richiesto.
La Corte precisa infine che la sentenza penale di patteggiamento, non trascritta nei suoi elementi essenziali, costituisce mero elemento indiziario. Quanto alle conseguenze della mancata integrazione, esclusa l’estinzione, il giudice deve dichiarare con sentenza la nullità della citazione, poiché il convenuto, costituendosi, ha reso attuale il diritto alla decisione e alla rifusione delle spese. La riforma del 2022, con il nuovo art. 183-quater cod. proc. civ., conferma tale impostazione e ne costituisce ausilio interpretativo. Il ricorso è rigettato.
Nota della Redazione
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