Cessione d’azienda in frode: responsabilità solidale del cessionario senza limiti (Cass. civ. Sez. V n. 23882/2026)
Principi di diritto (Massima)
In caso di cessione d’azienda in frode al fisco, l’art. 14 d.lgs. n. 472/1997 configura una responsabilità del cessionario paritaria e illimitata, diversamente dalla responsabilità sussidiaria e limitata prevista per la cessione conforme a legge. La frode è presunta iuris tantum quando il trasferimento sia effettuato entro sei mesi dalla constatazione di una violazione penalmente rilevante riferibile al cedente. La violazione non deve necessariamente coincidere con quella da cui derivano i debiti tributari successivamente richiesti al cessionario. L’avviso di accertamento deve essere notificato al cedente, mentre nei confronti del cessionario può procedersi in forza della responsabilità solidale prevista dalla legge.
Il Fatto
Una società aveva ricevuto in conferimento un ramo d’azienda ed era stata successivamente destinataria di due intimazioni di pagamento quale coobbligata solidale per debiti tributari maturati dalla conferente. La responsabilità era stata ricondotta all’art. 14, commi 4 e 5, d.lgs. n. 472/1997.
Il giudice tributario di primo grado aveva rigettato i ricorsi contro le intimazioni. In appello, invece, gli atti erano stati annullati sul presupposto che non fosse stata allegata e provata una concreta frode e che non ricorressero i requisiti temporali della relativa presunzione. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Cassazione accoglie anzitutto le censure relative alla presunzione di frode. L’art. 14 d.lgs. n. 472/1997 contiene una disciplina speciale rispetto all’art. 2560, comma 2, c.c., diretta a impedire che il trasferimento dell’azienda disperda la garanzia patrimoniale posta a tutela dei crediti tributari.
La Corte distingue la cessione conforme a legge dalla cessione fraudolenta. Nel primo caso il cessionario risponde in via sussidiaria, con beneficio di escussione e nei limiti previsti dalla disposizione. Nella seconda ipotesi, invece, la responsabilità è paritaria e illimitata e la frode è presunta quando il trasferimento avvenga entro sei mesi dalla constatazione di una violazione penalmente rilevante.
Il giudice d’appello aveva omesso di considerare un fatto ritenuto decisivo: prima del conferimento del ramo d’azienda era stato notificato alla cedente un avviso di accertamento contenente la contestazione di una violazione penalmente rilevante. La Cassazione precisa che non è necessario che tale violazione riguardi gli stessi accertamenti posti successivamente a fondamento delle intimazioni. Ciò che rileva è che la cessione sia successiva alla constatazione di violazioni penalmente rilevanti riferibili al cedente.
È fondata anche la censura relativa alla motivazione delle intimazioni. In materia di responsabilità solidale del cessionario, il soggetto passivo dell’accertamento resta il cedente, nei cui confronti si è verificato il presupposto impositivo. Non occorre quindi notificare al cessionario un autonomo avviso di accertamento. Nei suoi confronti l’Amministrazione può procedere sulla base della responsabilità solidale prevista dall’art. 14.
Le intimazioni erano pertanto adeguatamente motivate mediante il richiamo alla disciplina della responsabilità solidale e ai debiti tributari della cedente. La Cassazione accoglie i primi tre motivi, rigetta il quarto, cassa la sentenza e rinvia al giudice tributario di secondo grado per un nuovo esame.
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