Licenziamento disciplinare, sindacato di legittimità e divieto di terzo grado di merito (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 1304 del 20.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di impugnazione del licenziamento disciplinare, il ricorso per Cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo miri in realtà a una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito è inammissibile. La denuncia ex art. 115, primo comma, cod. proc. civ. è configurabile solo quando il giudice abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti e disposte d’ufficio fuori dei propri poteri, non quando abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune prove piuttosto che ad altre, attività consentita dall’art. 116 cod. proc. civ.. Il giudizio di proporzionalità tra licenziamento e addebito è devoluto al giudice di merito ed è sindacabile in legittimità solo per difetto assoluto di motivazione, vizi giuridici della stessa o omesso esame di un fatto decisivo. Parimenti riservata al giudice di merito è la valutazione dei requisiti di precisione, gravità e concordanza della prova per presunzioni ex art. 2729 cod. civ..
Il Fatto
Un lavoratore, addetto alle vendite con mansioni promiscue di cassa, è stato licenziato per giusta causa in esito a procedimento disciplinare. Il datore di lavoro contestava un ammanco di cassa di € 1.010,88, unitamente a recidiva specifica. In primo grado era stata riconosciuta la tutela reintegratoria e risarcitoria ai sensi dell’art. 18, comma 4, legge n. 300/1970.
La Corte d’Appello di Roma, in riforma, ha accolto il reclamo della società e respinto le domande originarie del lavoratore, ritenendo provato il fatto materiale, irrilevanti i malfunzionamenti dell’allarme e l’inadempimento delle procedure di cassa imputabile al lavoratore, tale per gravità, anche per la recidiva, da pregiudicare la fiducia del datore. Il lavoratore propone ricorso per cassazione con unico articolato motivo; la società resiste con controricorso.
La Motivazione della Corte
Il ricorrente censura la sentenza per violazione degli artt. 2119 cod. civ., 7 legge n. 300/1970, 5 legge n. 604/1966 e 2103 cod. civ., oltre che dell’art. 115, primo comma, cod. proc. civ., sostenendo l’inidoneità della contestazione disciplinare, un’indebita inversione dell’onere probatorio, l’erronea valorizzazione del solo ammanco e l’erronea valutazione della proporzionalità della sanzione.
La Corte dichiara il motivo non fondato. Richiamata la giurisprudenza consolidata, rileva che è inammissibile il ricorso che, sotto l’apparente deduzione del vizio di legge, miri in realtà a una rivalutazione dei fatti storici. Tale operazione è incompatibile con il principio per cui la denuncia di violazione di legge non può surrettiziamente trasformare il giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, grado di merito. Il giudizio di legittimità non è, infatti, un giudizio di merito di terzo grado.
Quanto all’art. 115, primo comma, cod. proc. civ., la Corte precisa che la violazione è configurabile solo se il giudice abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti e disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi. È invece inammissibile la doglianza che il giudice abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune prove piuttosto che ad altre: attività consentita dall’art. 116 cod. proc. civ..
In tema di sanzioni disciplinari, il giudizio di proporzionalità tra licenziamento e addebito implica un apprezzamento di fatto ed è sindacabile solo quando la motivazione manchi del tutto, sia affetta da vizi giuridici, risulti articolata su argomenti inconciliabili o manifestamente incomprensibili, ovvero ometta l’esame di un fatto decisivo.
Infine, la Corte ribadisce che è riservata al giudice di merito la valutazione dei requisiti di precisione, gravità e concordanza propri della prova per presunzioni ex art. 2729 cod. civ., sindacabile in legittimità al solo vizio di sussunzione. Il ricorso è pertanto inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese e raddoppio del contributo unificato ove dovuto.
Nota della Redazione
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